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LEGGE 3 marzo 1987, n. 59

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

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Testo in vigore dal:  5-3-1987

Art. 11

1. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 9, sarà conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
2. I tre posti di primo dirigente portati in aumento dall'articolo 9 saranno conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1986, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Nota all'art. 11, comma 1:
Il testo del primo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 748/1972 è il seguente:
"La qualifica di dirigente superiore è conferita:
1) secondo il turno di anzianità, nel limite della metà dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica".

Nota all'art. 11, comma 2:
Le procedure previste dall'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza) sono le seguenti:
"A partire dal 1 gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.
Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
La nomina a dirigente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1".