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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  10-3-1987

Art. 24

(Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici)
1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.
2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui agli articoli 36 e 37 della stessa legge come modificati dalla legge 10 gennaio 1985, n. 1, possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici;
ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.
3. L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge, nonché ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.
Nota all'art. 24, comma 1:
Il testo degli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 416/1981 è il seguente: "Art. 35 (Trattamento straordinario di integrazione salariale). Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.
L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione, salariale previsto per i lavoratori dell'industria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'art. 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in lutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati con seguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato, per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.
Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI).
Art. 36 [come modificato dall'art. 10 della legge n. 1/1985] (Risoluzione del rapporto di lavoro). - I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni.
Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta per i seguenti benefici:
a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;
b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni;
c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera e) allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.
I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.
I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonché con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione".
- Per il testo dell'art. 38 della legge n. 416/1981 si veda la successiva nota all'art. 26, commi 1 e 2.

Nota all'art. 24, comma 2:
Per il testo degli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 24, comma 1.

Nota all'art. 24, comma 3:
Per il testo dell'art. 37 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 24, comma 1. Per il testo dell'art. 27 della medesima legge si veda la precedente, nota all'art. 20, comma 2.