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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
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Testo in vigore dal:  11-9-1990
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Art. 12

(Mutui agevolati)
1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali - di cui agli articoli 9, 10 e 11 comma 2 - mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.
2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, quest'ultimo come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428.
3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006. (1) (4)
((7))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 agosto 1988, n. 338, ha disposto ( con l'art. 1 ) incremento di lire 10 miliardi annui della dotazione finanziara di cui al presenre articolo.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ( con l'art. 1, comma 1 )ha disposto che "L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio." Ha inoltre disposto ( con l'art. 2) che "Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 411/1989."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 7 agosto 1990, n. 250 ha disposto ( con l'art. 6, comma 3 ) che "La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è incrementata da un contributo ulteriore dello Stato di lire 50 miliardi per gli esercizi finanziari 1990-1999 in ragione di lire 5 miliardi per anno."