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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  31-12-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

(Contributi ad altri periodici)
1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che:
a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 9;
b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 8;
d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali.
2. La Commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."