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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 890

Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal:  8-1-1987

Art. 2

Sistema informativo dei servizi periferici del Ministero del tesoro
1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.
2. Per l'espletamento delle attività di conduzione tecnica dei centri elaborazione dati, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro si avvale di un organico nel limite massimo di 300 unità di personale, utilizzando a tal fine una corrispondente quota della dotazione organica come modificata dal primo comma dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in conformità ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le modalità per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio presso il sistema informativo dipendente dalla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che dovranno tener conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni.
4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro può affidare incarichi di consulenza ad esperti o a società specializzate nel settore dell'informatica.
5. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Si procederà inoltre all'inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche di segretario principale e coadiutore principale degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Nota all'art. 2, punto 2:
Il primo comma dell'art. 6 della legge n. 428/1985, sul riordinamento dei servizi periferici del Ministero del tesoro, prevede che:
"Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del tesoro, previste dall'art. 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unità.".
Il secondo comma dell'art. 5 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), citato nel primo comma dell'articolo soprariportato, prevede che: "In attesa della legge di cui al comma precedente. la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1 gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618.".

Nota all'art. 2, comma 3:
Per il titolo della legge n. 93/1983 si veda nella nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 2, comma 5:
Per il testo degli articoli 56, 58 e 199 del D.P.R. n. 3/1957 si veda nella nota all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 2, comma 6:
Il testo degli articoli 21 e 27 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:
"Art. 21 (Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive). - La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonché di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.".
"Art. 27 (Nomina a coadiutore principale di impiegali della carriera ausiliaria e di operai). - La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:
a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;
b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati: gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo: gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.
Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.
I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.".