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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 27

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/1988, sono così modificate:
a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1 marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanità sentite le regioni, e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanità e dalle regioni.
3. A decorrere dall'anno 1989 la relativa spesa viene autorizzata con le modalità previste nell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.