LEGGE 21 giugno 1986, n. 317

((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal: 19-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 (( (Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani).)) 
 
  ((1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attivita' di
normazione tecnica, in particolare per la sicurezza  degli  impianti,
prodotti, processi  e  servizi,  e  un'adeguata  partecipazione  alle
attivita' di cooperazione europea ed internazionale in materia  e  di
promozione  della  cultura  della  normativa  tecnica,  di  contenere
comunque i costi di acquisto delle norme in particolare  a  vantaggio
delle piccole e medie  imprese,  artigiani,  ordini  ed  associazioni
professionali nonche'  di  consentire  al  Ministero  dello  sviluppo
economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme  di
particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico
concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo
annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilita' di
cui  al  comma  2  ed  in  misura  pari  al  67  per  cento  di  tali
disponibilita' per l'UNI  e  del  33  per  cento  per  il  CEI.  Tale
contributo, tenendo conto di quanto corrisposto  anche  a  titolo  di
eventuale anticipazione in ciascun anno e degli  eventuali  conguagli
operati   nell'anno   successivo,   mantiene    il    carattere    di
cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi  da  vendite
delle norme e per  contributi  privati  e  eventualmente  dell'Unione
europea e non puo' a tal fine comunque eccedere il 50 per  cento  dei
costi iscritti nel bilancio di UNI e  CEI  nell'esercizio  precedente
relativamente  allo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali.  Il
Ministero dello sviluppo economico puo' adottare direttive  circa  le
priorita'  e  le  ulteriori  finalita'  cui  destinare  il   predetto
contributo. 
  2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al  comma  1
e' posta a carico  delle  somme  annualmente  iscritte  nell'apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi dell'articolo  2,  comma  617-bis,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  di  cui  all'articolo  23,  comma
1-bis, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Per  le  finalita'
previste dal presente comma, il tre per cento del  contributo  dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro  (INAIL)  per  l'attivita'  di  ricerca  di  cui
all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge  30  giugno  1982,  n.
390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  1982,  n.
597, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico  trasmette  al  Parlamento
una relazione annuale con la quale  viene  illustrato  l'utilizzo  da
parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo.))