LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
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                               Art. 2. 
                  (( (Composizione del Consiglio). 
 
  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da
esperti  e  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive   e   da
rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle
organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al
presidente, secondo la seguente ripartizione: 
    a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura  economica,
sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    b) quarantotto rappresentanti  delle  categorie  produttive,  dei
quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di  cui  tre
in rappresentanza dei dirigenti e quadri  pubblici  e  privati,  nove
rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi  e  delle   professioni   e
diciassette rappresentanti delle imprese; 
    c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale  e
delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre
designati  dall'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo  e  tre
designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. 
  2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti)).