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LEGGE 23 dicembre 1986, n. 942

Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.

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Testo in vigore dal:  25-1-1987

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.
2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.
3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 è il seguente:
"Art. 7. - Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987".

Note all'art. 1, comma 2:
- Il D.L. n. 255/1981 reca: "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università". (Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1981).
- Il D.L. n. 283/1981 reca: "Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione". (Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 18 agosto 1981).
- La legge n. 426/1982 reca: "Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".
- Il D.P.R. n. 23/1982 reca: "Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- Il D.P.R. n. 149/1982 reca: "Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".