LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1987
                               Art. 8. 
 
  1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di
pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria,  al  netto  di
lire 20.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni  debitorie
pregresse nonche' dell'onere derivante dall'articolo 4, comma  9-bis,
del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  787,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e  degli  effetti
della sentenza della Corte costituzionale 3 dicembre 1985, n. 314,  e
fissato  per  l'anno  1987  in  lire  33.400  miliardi.  Le  predette
anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi. 
In  attesa  del  riordino  del  sistema  pensionistico,  i  disavanzi
patrimoniali  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  e   della
Gestione  speciale  dei  coltivatori  diretti,  coloni  e   mezzadri,
risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti a  carico  dello  Stato  a
titolo di regolazione debitoria pregressa nel  limite,  per  ciascuna
delle suddette gestioni, di lire 10.000 miliardi nell'anno 1987 e  di
lire 10.000 miliardi nell'anno 1988. 
  2. E' autorizzata  la  concessione  di  un  contributo  alla  cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria,  da  versare  alla
separata  contabilita'   degli   interventi   straordinari   di   cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,  in  ragione  di
lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2500 miliardi per l'anno
1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere  dall'anno
1990  si  provvede  con  le  modalita'  di   cui   all'articolo   19,
quattordicesimo  comma,  della  legge  22  dicembre  1984,  n.   887.
Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986 n. 41, intendendosi  corrispondentemente
sostituito il riferimento temporale ivi contenuto. 
  3. Al  fine  di  proseguire  nella  separazione  tra  previdenza  e
assistenza e fissato per l'anno 1987 un contributo  straordinario  di
lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti per  lire  12.025  miliardi  e  delle  Gestioni
speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,  dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, rispettivamente per lire  823
miliardi, 795 miliardi  e  2.354  miliardi,  con  riassorbimento  dei
finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per  le
Gestioni suddette delle disposizioni  di  cui  all'articolo  1  della
legge  21  luglio  1965,  n.  903,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, rispettivamente per lire 1.443 miliardi,  98  miliardi,
95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.918  miliardi,  del
finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3  giugno  1975,  n.
160, per la Gestione dei coltivatori diretti coloni  e  mezzadri  per
lire 410 miliardi, del finanziamento di  cui  all'articolo  27  della
legge 21 dicembre 1978,  n.  843,  per  le  Gestioni  speciali  degli
artigiani e degli esercenti attivita' commerciali rispettivamente per
lire 55 miliardi e 50 miliardi,  nonche'  del  finanziamento  di  cui
all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985,  n.  140,  per  il  Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti  per  lire   3.000   miliardi,   per
complessive lire 5.433 miliardi. 
  4. Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE) e stabilito in lire 5.750 milioni per
l'anno 1987, in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in  lire  6.250
milioni per l'anno 1989. A decorrere  dall'anno  1990  l'entita'  del
contributo e determinata con le modalita' previste dall'articolo  19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
  5. E' autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 34 miliardi da
iscrivere nello  stato  di  previsione  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia da  destinare  al  potenziamento  degli  impianti  e  delle
attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, 
  nonche'   degli   uffici    giudiziari    e    dell'Amministrazione
  penitenziaria. 
6 L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il 
Ministro del tesoro e autorizzato ad accordare nell'anno 1987 per  le
occorrenze in linea capitale su prestiti  esteri  contratti  in  base
alla legislazione vigente, resta fissato in lire 3.500 miliardi. 
  7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti
sono rivalutati per l'anno 1987 in  ragione  del  tasso  d'inflazione
programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori. 
  8. Per le finalita' di cui all'articolo 11 della  legge  10  aprile
1981, n. 151, con le modalita' di cui  all'articolo  12  della  legge
stessa, e' autorizzata per il triennio 1987-1989, in favore del fondo
per gli investimenti nel settore dei trasporti  pubblici  locali,  in
aggiunta alle somme previste dal comma 1 dell'articolo 34 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di
lire 800 miliardi per l'anno 1989. 
  9. Le economie di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il  finanziamento  del
fondo di incentivazione da destinare  alla  promozione  di  una  piu'
razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire  i
necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi. 
  10.  Per  la  gestione  del  sistema  di   rilevazione   dei   dati
meteorologici via satellite, di cui all'articolo  3,  secondo  comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 863, e' autorizzata la  spesa  annua
di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. 
  11. A decorrere dall'anno 1987  e'  soppressa  l'autorizzazione  di
spesa di lire 345 miliardi annui disposta in favore dell'ENEL con  il
decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 maggio 1982, n. 231, e successive modificazioni. 
  12. In materia di assunzioni di personale continuano ad  applicarsi
nell'anno  1987  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  10  a   22
dell'articolo 6 e le disposizioni  dell'articolo  7  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente  sostituiti  i
riferimenti temporali in essi contenuti. 
  13. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge  23
ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e
per il piano sanitario triennale  1986-1988,  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi,  di  cui  lire
46.200 miliardi  per  l'esercizio  1987,  lire  47.800  miliardi  per
l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989; 
    b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di  cui
lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987,  lire  1.800  miliardi  per
l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989". 
  14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa di cui alle lettere a) e b,
del precedente comma 13 viene autorizzata con le  modalita'  previste
nell'articolo 19, quattordicesimo comma della legge 22 dicembre 1984,
n. 887. 
  15. E' autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 1989 per
le finalita' di cui alla legge 23 febbraio 1982, n.  48,  concernente
la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo. 
  16. In attesa dell'emanazione  di  norme  organiche  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3
sono prorogate, per l'anno finanziario  1987  le  disposizioni  della
legge 24 giugno  1974  n.  268.  Al  finanziamento  degli  interventi
previsti dalla citata legge n. 268 del  1974,  destinata  per  l'anno
1987 la somma di lire 230 miliardi. La regione Sardegna ripartisce le
risorse destinandole al finanziamento di  interventi  previsti  dalla
medesima legge n. 268 del 1974. 
  17. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio  1986,  n.
24, convertito dalla legge 9 aprile  1986,  n.  96,  e'  disposto  un
ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987.  Il
limite di 1000 unita' previste dall'articolo 1, comma 2,  del  citato
decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2000 unita'. 
  La quota in aumento e' destinata  a  favore  di  soggetti  che  non
abbiano gia' beneficiato dei contratti nel 1986. 
  18.   Per   gli   investimenti   necessari   alla   ripresa   della
manifestazione promossa  dall'Ente  autonomo  "Esposizione  triennale
internazionale  delle  arti  decorative  ed  industriali  moderne   e
dell'architettura moderna", il contributo di cui alla legge 26 luglio
1984, n. 414, e' elevato a  partire  dall'esercizio  1987  a  lire  5
miliardi. 
  19. Per le finalita' di cui  alla  legge  23  marzo  1981,  n.  92,
recante  provvedimenti  urgenti  per  la  protezione  del  patrimonio
archeologico  della  citta'   di   Roma,   e   disposto   l'ulteriore
stanziamento di lire 50 miliardi per il 1987. 
  20. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile  1985,  n.
163,  recante  nuova  disciplina  degli  interventi  a  favore  dello
spettacolo, e' determinato, ai sensi del secondo comma  dell'articolo
15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 854  miliardi  per  il
1988 ed in lire 888 miliardi per il 1989. Per gli anni successivi  si
provvede ai sensi  dell'articolo  19,  quattordicesimo  comma,  della
legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
  21. Per l'anno 1987, fermo restando quanto  disposto  dall'articolo
5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'  elevata
al 39,64 per cento la quota indicata alla lettera a) del primo  comma
dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono maggiorate
del 4 per cento le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome di Trento e di  Bolzano  di  cui  al  predetto
articolo 5, comma 4. 
Note all'art. 8, comma 1:
  -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  9-bis dell'art. 4 del D.L.
787/1985  (Fiscalizzazione  degli  oneri sociali, sgravi contributivi
nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici), aggiunto
dalla  legge  di conversione (il testo del decreto, coordinato con la
legge  di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986):
  "9-bis.  Le  parole:  "o,  comunque, integrative dell'assicurazione
generale  obbligatoria", di cui all'art. 19, primo comma, della legge
21  dicembre  1978,  n.  843,  non  si  devono  intendere riferite ai
trattamenti  integrativi  per  i  quali,  in applicazione di norme di
legge  o  di  regolamento,  sia  prevista la riduzione automatica dei
trattamenti  stessi  in  relazione  all'attribuzione,  sulla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al
terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160".
  Si  riportano  i  testi  dell'art.  19, primo comma, della legge n.
843/1978  (per  il  titolo  si veda nelle note all'art. 8, comma 3) e
dell'art.  10,  terzo comma della legge n. 160/1975 (per il titolo si
veda  ugualmente  nelle  note  all'art.  8, comma 3) citati nel comma
soprariportato:
  "Art.  19,  primo  comma,  legge  n.  843/1978. - A decorrere dal 1
gennaio 1979 ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei  lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o
a  carico  delle  gestioni  obbligatorie di previdenza sostitutive o,
comunque,  integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra
richiamata  o  che  ne  comportino l'esclusione o l'esonero, la quota
aggiuntiva  di  cui  al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno
1975,  n.  160,  l'incremento dell'indennita' integrativa speciale di
cui  all'art.  1  della legge 31 luglio 1975, n. 364, o altro analogo
trattamento  collegato  con  le variazioni del costo della vita, sono
dovuti una sola volta".
  "Art. 10, terzo comma, legge n. 160/1975 - Con la stessa decorrenza
[1  gennaio  1976]  gli  importi delle pensioni di cui al primo comma
[pensioni,  superiori  ai  trattamenti  minimi,  a  carico  del fondo
pensioni  dei  lavoratori  dipendenti,  della gestione speciale per i
lavoratori  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e del soppresso fondo
invalidita'  e  vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della
Sicilia]  sono  inoltre  aumentati  di  una  quota aggiuntiva pari al
prodotto  che si ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito
fissato per ciascun punto, per il numero dei punti di contingenza che
sono  stati  accertati  per  i  lavoratori dell'industria nei quattro
trimestri  relativi  al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto
mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni".
  -  Con la sentenza n. 314/1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.   291-bis  dell'11  dicembre  1985,  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato:
    1)  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo comma,
lettera  a),  della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui
esclude  l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita'
I.N.P.S.  per  i  titolari  della pensione di riversibilita' a carico
dello  Stato,  del  Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie
dello  Stato, del Fondo di presidenza per i dipendenti da esattorie o
ricevitorie  delle  imposte  dirette,  nonche'  per  i titolari della
pensione  diretta  a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti
locali,  qualora  per  effetto del cumulo sia superato il trattamento
minimo garantito.
    2)  in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo comma, lettera
a),   della   legge   n.   1338/1962,   nelle  parti  non  dichiarate
costituzionalmente  illegittime  dal precedente punto del dispositivo
nonche'  dalle  sentenze  n.  230/1974,  n. 263/1976, n. 34/1981 e n.
102/1982.
    3)  in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  23 della legge 30 aprile
1969   n.   153,   nelle   parti  non  dichiarate  costituzionalmente
illegittime dalle sentenze n. 230/1974 e n. 263/1976.

Note all'art. 8 comma 2:
  L'art.  4  della  legge  n.  1115/1968  (Estensione  in  favore dei
lavoratori,  degli interventi della Cassa integrazione guadagni della
gestione  dell'assicurazione  contro  la disoccupazione e della Cassa
assegni  familiari  e  provvidenze  in  favore dei lavoratori anziani
licenziati)  prevede  che  per  gli interventi straordinari in favore
degli  operai delle aziende industriali comprese quelle dell'edilizia
e  affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto
in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attivita'
industriali   o  nei  casi  di  ristrutturazione  o  riorganizzazione
aziendale,  si  provveda  con  un  contributo a carico dello Stato da
versarsi  alla  gestione  ordinaria,  in  separata contabilita' della
Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.
  -  Per  il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge
n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.
  -  Il  testo del comma 4 dell'art. 19 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria  1986)  e  del  comma 3 dello stesso articolo, citato nel
comma 4, e' il seguente:
  "3.   In   attesa  della  nuova  disciplina  concernente  la  cassa
integrazione  guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il
contributo  dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975
n.  164,  e'  fissato  per l'anno 1986 un contributo straordinario di
lire  3.500  miliardi  a  favore  della  separata  contabilita' degli
interventi  straordinari  di  cui  all'art.  4 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
  4.  Il  contributo  predetto  e  corrisposto  per  il  60 per cento
nell'anno  1986  e  per  la  restante  parte  fino  alla  concorrenza
dell'onere  effettivo  e comunque nel limite del contributo di cui al
precedente  comma  3  sulla  base delle risultanze per lo stesso anno
della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa
integrazione".

Note all'art. 8 comma 3:
  -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla
riforma  e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale) e' il seguente:
  "Art.  1. - I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie
per   invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  dei  lavoratori  delle  miniere  cave  e  torbiere,  dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e loro
familiari,  disciplinate  rispettivamente  dal  regio decreto-legge 4
ottobre 1935 n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 dalla legge 26
ottobre  1957,  n.  1047,  dalla  legge  4  luglio  1959,  n.  463, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  hanno  diritto  ad  una
pensione  nella  misura  di  lire  12.000  mensili a carico del fondo
sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
  La  pensione  di  cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un
dodicesimo  del  suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di
dicembre".
  L'art.  1  della  legge  n.  153/1969  (Revisione degli ordinamenti
pensionistici   e   norme   in  materia  di  sicurezza  sociale)  con
riferimento all'articolo soprariportato prevede che: "A decorrere dal
1  gennaio  1976  lo Stato assume a suo completo carico l'onere della
pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, 903, e
di quella istituita con l'art. 26 della presente legge".
  -  Il  testo  dell'art.  20  della  legge n. 160/1975 (Norme per il
miglioramento  dei  trattamenti  pensionistici  e per il collegamento
alla dinamica salariale) e' il seguente:
  "Art.  20. (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i
coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Annualmente, con la legge di
bilancio,  e'  determinato  l'intervento  dello  Stato a favore della
gestione  per  l'assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo
pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art.
17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e,
per  l'eventuale  differenza  di  ripianamento  del  disavanzo  della
gestione alla quale va devoluta.
  L'intervento  dello  Stato,  di cui al precedente comma, non potra'
essere  inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo
stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo
1974,  n.  30,  convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974, n. 114".
  -  Il testo dell'art. 27 della legge n. 843/1978 (Legge finanziaria
1979) e' il seguente:
  "Art.   27.   -   Per  l'anno  1979  il  concorso  dello  Stato  al
finanziamento  delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani
e    degli    esercenti    attivita'    commerciali   e'   stabilito,
rispettivamente, in L. 55 miliardi di L. 50 miliardi.
  Annualmente,  con  la  legge  di approvazione del bilancio, saranno
determinate  le  variazioni  del  concorso anzidetto che comunque non
potra' essere inferiore a quello stabilito del comma precedente".
  Il  testo  dell'art.  11  della  legge n. 140/1985 (Miglioramento e
perequazione  di  trattamenti  pensionistici e aumento della pensione
sociale) e' il seguente:
  "Art.  11.  -  (Copertura  finanziaria)  -  1.  All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi
per  l'anno  1985,  in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire
4.244  miliardi  per  l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a
lire   2.000   miliardi   mediante   corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero  del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte
dell'accantonamento    preordinato    per    "Riforma   del   sistema
pensionistico,  perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e
privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali
dei  soggetti  senza  altra  fonte  di  reddito", e quanto a lire 162
miliardi   con  le  maggiori  entrate  IRPEF  per  l'anno  finanziano
medesimo,  quanto  a  lire  2.700  miliardi  per  l'anno 1986 e 3.800
miliardi   per  l'anno  1987,  mediante  riduzione  delle  proiezioni
risultanti  per  i  detti anni al suddetto accantonamento iscritto al
capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro
ai fini del bilancio triennale 1985/1987 e quanto a lire 273 miliardi
per  il  1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate
IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

Nota all'art. 8, comma 4:
  Per  il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n.
887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 8, comma 7:
  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 23 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria  1986) e del comma 4 dell'art. 28 della medesima legge e'
il seguente.
  "Art.  23  comma  1.  - Ai fini della corresponsione delle quote di
aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque
denominato   e   della   maggiorazione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge  29  gennaio  1983, n. 17 convertito, con modificazioni
nella  legge  25 marzo 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella
legge  25  marzo  1983,  n.  79,  i limiti di reddito familiare per i
nuclei  familiari  composti  di  uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
sette o piu' componenti sono pari rispettivamente a lire 5.060.000, a
lire  8.400.000,  a  lire  10.800.000,  a  lire  12.900.000,  a  lire
15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti
di  reddito  sono  rivalutati  annualmente dalla legge finanziaria in
ragione   del   tasso   d'inflazione   programmato.   Ai  fini  delle
disposizioni  del  presente  articolo il reddito familiare e' formato
dal  reddito  dal soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed
effettivamente   separato,   dei   figli   ed   equiparati  ai  sensi
dell'articolo  38  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
aprile  1957,  n.  818, minori di eta' e dei soggetti a carico aventi
diritto  agli  assegni  familiari  o  altro  trattamento  di famiglia
comunque  denominato  anche  se  non effettivamente corrisposti. Alla
formazione  del  reddito  concorrono redditi di qualsiasi natura, ivi
compresi  quelli  esenti  da  imposte e quei soggetti a ritenuta alla
fonte  a  titolo  di  imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a
lire  2.000.000.  Non  si  computano nel reddito medesimo gli importi
delle  prestazioni  indicate  nel  presente  articolo  ed  erogate  a
qualsiasi  componente  della  famiglia.  L'attestazione  del  reddito
familiare, e' resa dall'interessato con dichiarazione, alla quale non
si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 20 della legge 4
gennaio  1968,  n.  15.  Il  dichiarante  deve comunicare al soggetto
tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni
richieste  per  fruire dei benefici o che incidano sul loro ammontare
entro  trenta  giorni  dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al
quale  sono  rese  le  dichiarazioni  previste da presente comma deve
trasmetterne   immediatamente   copia  al  comune  di  residenza  del
dichiarante.
  "Art.  28, comma 4. - Sono esentati dalla partecipazione alla spesa
di  cui  ai  precedenti  commi  1,  2  e  3  [spesa sulle prestazioni
farmaceutiche,  spesa  sulle prestazioni di diagnostica strumentale e
di  laboratorio, spesa sulle prestazioni specialistiche e spesa sulle
prestazioni   idrotermali]  gli  assistiti  con  reddito  complessivo
riferito  al  nucleo  familiare  non  superiore  ai limiti di seguito
indicati  per  nuclei  familiari  di  una persona lire 5.060.000; per
nuclei  familiari di due persone lire 8.400.000; per nuclei familiari
di  tre  persone,  lire  10.800.000;  per nuclei familiari di quattro
persone  lire 12.900.000, per nuclei familiari di cinque persone lire
15.000.000;  per nuclei familiari di sei persone lire 17.000.000; per
nuclei  familiari  di  sette  o  piu'  persone lire 19.000.000. Per i
soggetti  ultrasessantacinquenni  i precedenti limiti di reddito sono
elevati  del  20  per  cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini
dell'applicazione  delle  disposizioni da cui sopra si fa riferimento
alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1.
  I  suddetti  limiti  di  reddito  sono rivalutati annualmente dalla
legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
  Il  comma  11  dell'art.  4  del  D.L.  22  dicembre  1986,  n. 882
(Fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,   proroga   degli  sgravi
contributivi  nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi). In
attesa  della  conversione  in legge, cosi' dispone: "A decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 i limiti di reddito da cui
all'articolo  23,  comma  primo della legge 21 febbraio 1986, n. 41 e
successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso
articolo   per  la  cessazione  della  corresponsione  degli  assegni
familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio
e  per  i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67
con arrotondamento alle 1.000 lire superiori".
  Inoltre  il comma 14 dello stesso articolo prevede che "A decorrere
dal  periodo  di  paga  in  corso al 1 gennaio 1987 gli importi delle
anticipazioni  sui  trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29
maggio  1952,  n.  297, non si computano nel reddito familiare di cui
all'articolo 23 della legge 21 febbraio 1986, n. 41".

Note all'art. 8, comma 8:
  -  Il  testo  degli  articoli  11  e  12  della  legge  n. 151/1981
(Legge-quadro   per   l'ordinamento,   la   ristrutturazione   ed  il
potenziamento  dei  trasporti  pubblici locali. Istituzione del Fondo
nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  e per gli
investimenti nel settore) e' il seguente:
  "Art.  11 - E' costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il
Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei
trasporti pubblici locali.
  Tale fondo ha una dotazione complessiva di lire 2000 miliardi.
  Per l'anno 1981 e' destinato agli scopi di cui al presente articolo
l'importo di 450 miliardi di lire.
  Tale fondo e' destinato:
    1)  all'acquisto  di  autobus, tram, filobus di tipo unificato ai
sensi  dell'art.  17  del  decreto-legge  13  agosto  1975,  n.  377,
convertito,  con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975 n. 493, e
di  altri  mezzi  di  trasporto  di  persone,  terrestri,  lagunari e
lacuali.
    2)  alla  costruzione  e  ammodernamento  di  infrastrutture,  di
impianti  fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con
le   relative   attrezzature   e   di  sedi.  Per  la  costruzione  e
l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non
puo'   destinare  piu'  del  25  per  cento  della  somma  a  propria
disposizione.
  Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato con il concorso degli
enti  locali  interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a
gestione  privata,  il  fabbisogno degli investimenti accertandone la
congruenza  con la politica di programmazione regionale, sottopongono
al   Ministero   dei   trasporti   le   corrispondenti  richieste  di
finanziamento.
  Il  Ministro  dai trasporti effettua la ripartizione del fondo alle
regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui
all'art.  13  della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della
densita'  di  popolazione  e  del  flusso  di  traffico,  nonche' dei
programmi di sviluppo e di assetto territoriale.
  Le  quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate
dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto
di  contributi  nella  misura  massima  del  75 per cento della spesa
ammissibile.   Le   regioni  possono  aumentare  tali  quote  con  la
destinazione di propri mezzi finanziari.
  Per  l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate
di  cui  all'art.  17  del  decreto-legge  13  agosto  1975,  n. 377,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493,
le   regioni   concordano,   in   sede   di   commissione  consultiva
interregionale,  un  programma di ripartizione, a livello nazionale o
regionale,  in  modo  da  assicurare che almeno il 50 per cento delle
forniture   sia   riservato  alle  imprese  industriali  ubicate  nei
territori  indicati  dall'art.  1  del  testo unico delle leggi sugli
interventi  del  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218.
  Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei
trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi".
  - Il comma 1 dell'art. 34 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
1986)  prevede  che: "Per le finalita' di cui all'art. 11 della legge
10  aprile  1981  n.  151,  con le modalita' di cui all'art. 12 della
legge stessa, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore
del  Fondo,  costituito  presso  il  Ministero  dei trasporti per gli
investimenti  nel settore dei trasporti pubblici locali in ragione di
lire  300  miliardi  nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli
anni 1987 e 1988".

Nota all'art. 8, comma 9:
  L'art.  23  della  legge  n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) detta
norme  sulla  corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di
ogni  altro trattamento di famiglia comunque denominato nonche' sulla
corresponsione  dell'assegno integrativo per i figli a carico di eta'
inferiore  a  18  anni compiuti, prevedendone la corresponsione entro
determinati  limiti di reddito familiare. Per il testo del comma 1 di
detto articolo si vede nella nota all'art. 8, comma 7. L'ultimo comma
cosi' dispone: "A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei
trattamenti  di  famiglia,  ai  sensi  del presente articolo, restano
acquisite,  limitatamente  a  quelle  relative  agli enti pubblici, a
favore del bilancio degli enti stessi".

Nota all'art. 8, comma 10:
  Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 863/1978 (Realizzazione
di  una  rete nazionale per il rilevamento dei dati metereologici via
satellite) prevede che: "Per ciascun anno finanziario successivo alla
realizzazione della rete di stazioni di cui al precedente articolo 1,
la  somma  occorrente  per  fronteggiare  le  spese  di  gestione  in
relazione   all'effettivo  costo  del  sistema  sara'  stabilita  con
apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria".

Nota all'art. 8, comma 11:
  Il D.L. n. 69/1982 reca: "Modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti  petroliferi e conferimenti all'Ente nazionale per l'energia
elettrica  per  incremento  del fondo di dotazione ed a copertura del
maggior  onere termico" (il testo di detto decreto, coordinato con la
legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
140 del 24 maggio 1982).

Nota all'art. 8, comma 12;
  Si  trascrive il testo dei commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge
n.  41/1986  (Legge  finanziaria  1986)  e dell'art. 7 della medesima
legge:
  "10.  Per  l'anno  1986  alle  Amministrazioni  statali,  anche con
ordinamento  autonomo, compresa la gestione commissaria della cessata
Cassa  per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici,
con  esclusione  dell'Istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio
nazionale  delle ricerche della Commissione nazionale per le societa'
e  la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano
attivita'  creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese
quelle  municipalizzate,  alle  unita' sanitarie locali, alle aziende
pubbliche  in  gestione commissariale governativa e' fatto divieto di
procedere  ad  assunzione  di  personale. Sono escluse dal divieto le
assunzioni  a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per
i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di
merito  da  parte  della  commissione  esaminatrice.  Il  divieto  di
assunzione  non  mi applica agli enti locali della Sardegna che hanno
avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
  11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:
    a)  le  assunzioni  di personale della scuola e delle Universita'
secondo  quanto  stabilito  dall'undicesimo  comma  dell'art. 7 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887;
    b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle
leggi   14   luglio  1957,  n.  594,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  21  luglio  1961,  n. 686, e successive modificazioni e
integrazioni 2 aprile 1968, n. 482;
    c)  le  assunzioni  per  esigenze  stagionali e straordinarie nei
limiti  di  quelle  effettuate  nel  1985,  nonche'  quelle  previste
dall'art.  15,  comma  3,  lettera  b), del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983,
n. 131;
    d)  le  assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali
in  provincia  di  Bolzano,  di cui all'art. 89 del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  31  agosto  1972, n. 670, e relative norme di attuazione,
nonche'  le  assunzioni  noi  ruoli locali degli enti pubblici di cui
all'art.  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752.
    e)  le  assunzioni  nelle  aziende  speciali  degli  enti locali,
nonche'  negli  enti  autonomi  fieristici,  che  abbiano  chiuso  il
bilancio  in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi
in conto esercizio.
    f)  le  assunzioni  presso gli enti locali, presso le istituzioni
locali,  le  loro  aziende  e  consorzi,  nei posti che si siano resi
vacanti  nonche',  nel  limite  del  20 per cento, con arrotondamento
all'unita',  nei  nuovi  posti disponibili di organico, istituiti con
atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza
locale,  o,  nell'ambito  di  competenza,  dai  comitati regionali di
controllo. Il predetto limite e' elevato al 30 per cento nel caso che
i  nuovi  posti  disponibili  di  organico  rappresentino  una  quota
superiore al 50 per cento dei posti occupati.
    Tutte  le  assunzioni  negli  enti  di  cui alla presente lettera
debbono  essere  deliberate  con  contestuale  copertura del relativo
onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;
    g)  le  assunzioni  presso  i  comuni  nel  cui  territorio  sono
localizzati  gli  interventi  del  programma  di  edilizia  abitativa
previsto  dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonche'
le  assunzioni  presso  i  comuni disastrati e gravemente danneggiati
della  Basilicata  e della Campania e, in relazione alle finalita' di
cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;
    h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e
le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    i)   le   assunzioni  del  personale  dell'Amministrazione  della
giustizia,  ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa
per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 21
settembre  1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8
novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a
copertura  dell'organico  dei  coadiutori  dattilografi  giudiziari e
degli  uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonche' le assunzioni
dei  vincitori  del  concorso  annuale  per l'ammissione nella camera
diplomatica  del  Ministero  degli affari esteri ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18, la cui
graduatoria  di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985,
nonche'   le  assunzioni  dei  vincitori  dei  concorsi  banditi  dal
Ministero  delle  finanze  le  cui  graduatorie di merito siano state
approvate entro il 31 dicembre 1985.
  12.  Per  l'anno  1986  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni
dell'art.  2  della  legge  1  marzo  1985, n. 44, e dell'art. 53 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 dicembre 1975, n. 805,
limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.
  13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
compresa  la  gestione  commissariale  della  cessata  Cassa  per  il
Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali,
gli  enti  locali,  le  aziende  pubbliche  in gestione commissariale
governativa  presenteranno,  entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:
    1)   della   situazione   dei   rispettivi  ruoli  organici,  con
l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;
    2) del personale non di ruolo comunque in servizio;
    3)  della previsione dei posti che renderanno vacanti disponibili
in corso d'anno;
    4) delle procedure di assunzione in corso;
    5)  delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei,
di cui al successivo comma 20;
    6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.
  14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui
al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del
personale   delle   amministrazioni,   aziende,   enti   e   gestioni
interessati;
  15.  Gli  enti  locali  trasmetteranno  la  predetta documentazione
tramite il Ministero dell'interno;
  16.  Gli  enti  pubblici  e  le  gestioni commissariali governative
trasmetteranno   la   documentazione  direttamente,  con  contestuale
informazione alle Amministrazioni vigilanti.
  17.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
di  concerto  con  i  Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
sentito  il  Consiglio  dei  ministri, dispone il piano annuale delle
assunzioni  in  deroga  al  divieto  di  cui  al precedente comma 10,
tenendo  conto di quanto gia' previsto dalla legge 22 agosto 1985, n.
444,  per  il  sostegno  dell'occupazione,  delle  esigenze  connesse
all'attuazione   di   eventuali   progetti  speciali,  nonche'  degli
obiettivi  realizzabili  attraverso  la  mobilita'  del  personale. I
criteri   informatori  del  predetto  piano  sono  comunicati,  prima
dell'approvazione  del  piano  stesso,  a  cura  della Presidenza del
Consiglio  dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
  18.  Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  Fuoco  si  procede  con  separati
provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica, sentito il Consiglio dei
ministri.   Delle   predette   esigenze   viene   data  comunicazione
illustrativa,  a  cura  della  Presidenza del Consiglio dei ministri,
alle  Commissioni  competenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
  19.  Per  gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le
unita'  sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei
commi  precedenti,  il  piano  annuale  delle assunzioni in deroga al
divieto  di  cui al precedente comma 10 e' disposto con provvedimento
della  giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e
coordinamento  emanati  ai  sensi  dell'art.  9 della legge 26 aprile
1983,  n.  130,  per  la  copertura  dei  posti vacanti nelle singole
posizioni  funzionali  dei  profili  professionali  dei  ruoli di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761.
  20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura
non  superiore  al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate
non  oltre  i  tre  anni  precedenti  la  data  del  provvedimento di
autorizzazione.  Tale limitazione non si applica per le immissioni in
servizio  nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
  21.   Rimane   fermo  quanto  disposto  dal  quattordicesimo  comma
dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
  22.   Il   comune  di  Palermo,  ferma  restando  per  l'anno  1986
l'assunzione  in  deroga  autorizzata  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 19 dicembre 1984, puo' assumere ulteriori
500  unita'  per  la  copertura  di posti disponibili nell'ambito dei
ruoli  tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore
alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di
sistemazione  del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1
giugno   1977,   n.   285,   renda  non  determinabile  la  effettiva
disponibilita',  e'  ammessa  l'indizione di concorsi pubblici per un
contingente   pari   al  40  per  cento  delle  vacanze  di  organico
nell'ambito  dei  predetti  ruoli.  Le  posizioni soprannumerarie che
dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio
per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilita' di altrettanti
posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore".
  "Art.  7. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato
a indire per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle
qualifiche  funzionali  del personale non docente delle Universita' e
degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli Osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  anche in deroga all'art. 27
della legge 18 marzo 1968, n. 249.
  2.  Il  numero  dei  posti da mettere a concorso e' determinato con
riferimento  alle  vacanze che si sono verificate nei singoli enti di
cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal
servizio comunque determinate.
  3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie
qualifiche  funzionali  - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari
profili  professionali - si terra' conto della qualifica funzionale e
del  profilo  professionale  nel  quale il personale comunque cessato
risulta   inquadrato  sulla  base  di  provvedimenti  adottati  dalle
relative  amministrazioni  entro  la data del 31 dicembre 1985. A tal
fine  possono  essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di
concorsi espletati nel triennio precedente".

Nota all'art. 8, comma 13:
  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 12 della legge n. 595/1985, come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
  "2.  A  parziale  integrazione  dell'articolo  17  della  legge  22
dicembre  1984,  n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio
1986-88 e' determinato:
    a)  per  la  parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire
46.200  miliardi  per  l'esercizio  1987,  lire  47.800  miliardi per
l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989:
      b)  per  la  parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di
cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per
l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989".

Nota all'art. 8, comma 14:
  Per  il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n.
887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Nota all'art. 8, comma 15:
  La  legge  n.  48/1982  concerne  la  costituzione  di un bacino di
carenaggio nel porto di Palermo.

Nota all'art. 8, comma 16:
  -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge  costituzionale n. 3/1948
(Statuto speciale per la Sardegna) e' il seguente:
  "Art.  13  -  Lo  Stato col concorso della Regione dispone un piano
organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola".
  -  In  attuazione  dell'articolo sopracitato e' stata promulgata la
legge  11 giugno 1962, n. 588, concernente un piano straordinario per
la  rinascita  economica  e  sociale  della  Sardegna,  rifinanziata,
integrata  e  modificata con la legge n. 268/1974, con la quale si e'
attuata anche la riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna.

Nota all'art. 8 comma 17:
  Il  comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi urgenti per
la  manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio
artistico e monumentale della citta' di Palermo) stabilisce che:
  "All'esecuzione   degli  interventi  di  cui  al  comma  precedente
(interventi  indifferibili  ed urgenti di manutenzione e salvaguardia
del  territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della
citta'  da  effettuarsi  in  economia)  il  comune  provvede sotto la
direzione  dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune puo' far
ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione,
sino   ad   un   massimo  di  mille  unita'  di  lavoratori,  avviati
dall'ufficio  di  collocamento,  residenti  nel  comune di Palermo ed
iscritti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto nelle
liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti
contratti  non  possono  avere  durata  superiore  a  sei mesi e sono
rinnovabili,  per  comprovate  esigenze, una sola volta per altri sei
mesi".

Nota all'art. 8, comma 18:
  La  legge n. 414/1984 reca: "Adeguamento dei contributi annui dello
Stato  per  i  finanziamenti  degli  enti  autonomi della Biennale di
Venezia, della Triennale di Milano e della Quadriennale di Roma".

Nota all'art. 8, comma 19:
  La  legge n. 92/1981 reca: "Provvedimenti urgenti per la protezione
del patrimonio archeologico della citta' di Roma".

Note all'art. 8, comma 20:
  -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e del secondo
comma dell'art. 15 della medesima legge e' il seguente:
  "Art.  1.  (Fondo  unico  per  lo  spettacolo).  -  Per il sostegno
finanziario  ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese
operanti  nei  settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di
danza,  teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per
la  promozione  ed  il  sostegno  di  manifestazioni ed iniziative di
carattere  e  rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero,
e'  istituito,  nello stato di previsione del Ministero del turismo e
dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo".
  "Art.  15,  secondo comma. - Al rifinanziamento del Fondo unico per
lo  spettacolo, per i successivi trienni si provvede in sede di legge
finanziaria dello Stato".
  -  Per  il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge
n. 887/1984 si veda nella nota all'art. 1, comma 8.

Note all'art. 8, comma 21:
  -  Il  testo  dei  primi  quattro  commi dell'art. 5 della legge n.
41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:
  "1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune
di  cui  all'articolo  8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota
del  15  per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali,
loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo
comma  del  predetto  articolo 8, e' elevata al 30,45 per cento ed il
fondo  stesso  viene  ripartito  tra  le  regioni a statuto ordinario
secondo  quanto  stabilito  nell'ultimo  comma  dell'articolo 8 della
legge 26 aprile 1982, n. 181.
  2.  Le  erogazioni  spettanti  alle regioni in forza del precedente
comma  sono  ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del
quinto  comma  dell'articolo  9  della  legge 10 aprile 1981, n. 151,
modificato  dall'articolo  27-quater  del  decreto-legge  22 dicembre
1981,  n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
1982, n. 51.
  3.  Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del
presente articolo e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e
b)  del  secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n.
181.
  4.  Le  somme  spettanti  alle  regioni  a  statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della
legge  29  luglio  1975,  n.  405,  dell'articolo  103 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975,
n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono
corrisposte,  per  l'anno  1986,  dal Ministero del tesoro secondo le
ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate
del 6 per cento".
  - Il primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti
finanziari  per  l'attuazione  delle  regioni  a  statuto  ordinario)
prevede che:
  "Nello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito  un fondo il cui ammontare e commisurato al gettito annuale
dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
    a)  il  15  per  cento  dell'imposta  di fabbricazione sugli olii
minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
    b)  il  75  per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti
erariali sugli spiriti;
    c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
    d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero;
sul glucosio maltosio e analoghe materie zuccherine;
    e)  il  75  per  cento  dell'imposta  di  fabbricazione  sui  gas
incondensabili  di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la
compressione;
    f)  il  25  per  cento  dell'imposta  erariale  sul  consumo  dei
tabacchi".