LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
  1. Per assicurare la prosecuzione  degli  interventi  di  cui  alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui  all'articolo  3  della
stessa legge e' incrementato dalla somma di lire 1.000  miliardi  per
l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988,  di  lire  3.000
miliardi per l'anno 1989.  Il  fondo  e'  ripartito  dal  CIPE  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni  di  spese
relative al medesimo periodo derivante dalle precedenti  disposizioni
legislative previa verifica dello stato di attuazione  dei  programmi
di intervento, il CIPE e'  autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti
variazioni compensative al predetto riparto. Si applica  il  comma  2
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
  2. Per il definitivo completamento del programma abitativo, di  cui
al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi,  in  ragione  di  lire  500
miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di
lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto  dei
fondi  sulla  base  del  definitivo   ed   immodificabile   programma
presentato   d'intesa   dai   Commissari   straordinari,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.  472,  e  di  quanto
previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.((3)) 
  3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981,  n.  64,  e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di
lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989  per  consentire
il completamento degli interventi a totale carico dello Stato  e  per
la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati  con  il
contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite  dal  terremoto
del 1968.((3)) 
  4. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio  1981,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire  20  miliardi  per
ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il  completamento  dell'opera  di
ricostruzione delle zone  della  Sicilia  occidentale  colpite  dagli
eventi sismici del 1981. 
  5. Per consentire il completamento degli  interventi  in  relazione
alle  esigenze  conseguenti  al  fenomeno  del  bradisismo  dell'area
flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonche' per il  completamento
degli interventi di cui al decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1984,  n.  363,
alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile  1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 
303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui
al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983,  n.
623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983,  n.
748, gia' elevato a lire 2520 miliardi con l'articolo  16,  comma  9,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' ulteriormente elevato a  lire
3.170  miliardi.  L'onere  per  capitale   ed   interessi   derivante
dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a  partire  dal
secondo semestre dell'anno 1987, e' valutato in lire 65 miliardi  per
ciascuno degli anni 1988 e 1989. 
  6. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,  lettera  d),
della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei  termini
ed accelerazione delle procedure per l'applicazione  delle  norme  in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  novembre
1980 e del febbraio 1981, e' incrementata di lire  150  miliardi  per
l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto
dal predetto articolo 5 affluiscono le quote assegnate  alle  regioni
Basilicata  e  Campania  per  i  progetti   regionali   di   sviluppo
nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1
marzo 1986, n. 64. ((3)) 
  7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema
di  trasporto  intermodale  nelle  zone  interessate   dal   fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  11,
diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e aumentata
di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno  1988
e di lire 100 miliardi per l'anno 1989. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto(con l'art. 17, comma 3)che: 
"Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento  del  programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,  n.  219,
l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma  2,  della
legge 22 dicembre  1986,  n.  910,  e'  incrementata  di  lire  1.000
miliardi nell'anno 1989 e di lire  1.500  miliardi  nell'anno  1990";
inoltre ha disposto (con l'art. 17,comma 5) che: 
"Per consentire il completamento  degli  interventi  a  carico  dello
Stato e per la ricostruzione e  riparazione  edilizia  da  parte  dei
privati con il contributo dello Stato nelle zone del  Belice  colpite
dal  terremoto  nel  1968,  le  autorizzazioni  di   spesa   di   cui
all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,  n.  910  sono
incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo  1981;  n.
64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di  lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli
anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni  1991
e 1992"; infine ha disposto (con l'art.17, comma 10) che: 
"L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  6,  della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50  miliardi
per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per  l'anno  1989,  in  lire  100
miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991".