LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal: 21-12-1986
                              Art. 29.

  1.  Alle  somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento
degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13
dicembre  1982,  valutate  in  complessive  lire  80  miliardi per il
periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si
provvede  a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera
b),   della   legge   23   ottobre  1985,  n.  595,  come  modificata
dall'articolo.  27  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, in sede di
riparto annuale dei fondi stessi.
  2.  Per  il  completamento  delle  opere  di risanamento e recupero
dell'area  colpita  dal  movimento  franoso  del  13  dicembre  1982,
compresa  la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero
del  rione  Palombella  di  Ancona,  nonche', per una quota di lire 5
miliardi,  per  interventi urgenti di consolidamento della rupe e del
centro  storico,  di  San  Leo,  e'  concesso  alla regione Marche il
contributo  di  lire  65  miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno
1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988.
  3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua
e  del  gas  metano  delle  aree colpite dal movimento franoso del 13
dicembre   1982,   e'   concesso   alla   regione  Marche,  ai  sensi
dell'articolo  12  della  legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo
straordinario  di  lire  20  miliardi  per  il  periodo 1987-1990, in
ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.
  4.  Ai  soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed
ottavo,   della  legge  2  maggio  1983,  n.  156,  si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo 5, quattordicesimo comma, della
medesima  legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune
di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di
proprieta' privata situati nella zona della frana.
          Nota all'art. 29, comma 1:
            Il  testo vigente del secondo comma, lettera b) dell'art.
          12  della  legge  n.  595/1985 (Norme per la programmazione
          sanitaria  e per il piano sanitario triennale 1986-88) come
          modificata  dall'art.  27  della  legge  n.  41/1986 (Legge
          finanziaria 1986) e' il seguente:
            "A  parziale  integrazione  dell'art.  17  della legge 22
          dicembre 1984.
            n.  887  il  fondo  sanitario  nazionale  per il triennio
          1986-88 e' determinato:
              (omissis) b) per la parte in conto capitale in L. 5.080
          miliardi, di cui L. 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, L.
          1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e L. 1.800 miliardi per
          l'esercizio 1988".

          Nota all'art. 29, comma 3:
            Per il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 si veda
          la nota all'art. 23, comma 1.

          Nota all'art. 29, comma 4:
            La  legge  n.  156/1983  reca provvidenze in favore della
          popolazione  di Ancona colpita dal movimento franoso del 13
          dicembre 1982.
            I  testi dei commi secondo, quarto ed ottavo del relativo
          art. 6 sono rispettivamente i seguenti:
            "Comma  secondo. - Alle imprese industriali, commerciali,
          artigianali  e  agricole  che esplicavano la loro attivita'
          nella  zona  colpita dalla frana, nonche' ai proprietari di
          immobili  rientranti  nella  categoria  catastale B/1, puo'
          essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore
          al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione
          e  riparazione  degli  immobili  e per la reintegrazione di
          tutte  le  attrezzature  e  degli  insediamenti strumentali
          necessari all'attivita' produttiva".
            "Comma quarto. - Identico contributo puo' essere concesso
          a   favore  delle  aziende  dei  settori  dell'artigianato,
          turismo,   spettacolo,   pesca,  attivita'  ausiliaria  del
          commercio,   per   la  ricostruzione  dei  locali  e  delle
          attrezzature  ed  il  rinnovo  degli arredi e dei complessi
          ricettivi  danneggiati  dalla  frana. Oltre il contributo a
          fondo   perduto,  puo'  essere  concesso  un  finanziamento
          agevolato  pari  a  non  oltre  la differenza tra il 75 per
          cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria".
            "Comma   ottavo.   -   Ai   soggetti  che  non  intendono
          ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile
          spetta  un  contributo a fondo perduto pari al 40 per cento
          del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio
          tecnico  comunale con riferimento alla data del 13 dicembre
          1982".
            Il  quattordicesimo  comma dell'art. 5 della stessa legge
          prevede che:
            "Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di
          proprieta'  privata situati nella zona della frana, secondo
          il  perimetro  fissato  con  decreto  del  Presidente della
          regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei
          casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprieta' un
          alloggio  costruito  dal  comune  o abbiano usufruito dello
          specifico  contributo per la ricostruzione o abbiano optato
          per  la  utilizzazione  della  somma  di  pari  importo per
          l'acquisto di un nuovo alloggio".