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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

Art. 29

1. Alle somme occorrenti per la ricostruzione ed il completamento degli stabilimenti ospedalieri distrutti dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982, valutate in complessive lire 80 miliardi per il periodo 1986-1988, di cui lire 25 miliardi da destinare all'INRCA, si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, come modificata dall'articolo. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in sede di riparto annuale dei fondi stessi.
2. Per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, compresa la realizzazione delle opere previste dal piano di recupero del rione Palombella di Ancona, nonché, per una quota di lire 5 miliardi, per interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico, di San Leo, è concesso alla regione Marche il contributo di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1987 e lire 39 miliardi nell'anno 1988.
3. Per le opere di completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, è concesso alla regione Marche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi per il periodo 1987-1990, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno.
4. Ai soggetti indicati nell'articolo 6, commi secondo, quarto ed ottavo, della legge 2 maggio 1983, n. 156, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, quattordicesimo comma, della medesima legge per quanto concerne l'acquisizione gratuita al comune di Ancona delle aree di sedime degli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana.
Nota all'art. 29, comma 1:
Il testo vigente del secondo comma, lettera b) dell'art. 12 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) come modificata dall'art. 27 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:
"A parziale integrazione dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984.
n. 887 il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato:
(omissis) b) per la parte in conto capitale in L. 5.080 miliardi, di cui L. 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, L. 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e L. 1.800 miliardi per l'esercizio 1988".

Nota all'art. 29, comma 3:
Per il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 si veda la nota all'art. 23, comma 1.

Nota all'art. 29, comma 4:
La legge n. 156/1983 reca provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
I testi dei commi secondo, quarto ed ottavo del relativo art. 6 sono rispettivamente i seguenti:
"Comma secondo. - Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva".
"Comma quarto. - Identico contributo può essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attività ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana. Oltre il contributo a fondo perduto, può essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria".
"Comma ottavo. - Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982".
Il quattordicesimo comma dell'art. 5 della stessa legge prevede che:
"Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio".