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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  11-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

1. Le disposizioni e le agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, sono prorogate al 31 dicembre 1990 e sono estese ai trasferimenti delle aree fabbricabili e delle costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul terreno altrui, effettuati ai fini della ricostruzione dai comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da privati a favore di soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì estese ai trasferimenti da compiersi per l'attuazione di piani di ricomposizione fondiaria nelle aree comprese nei territori comunali interessati dagli eventi sismici del 1976 e delimitati ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, per i quali sia stato riconosciuto intervento di pubblica utilità.
3. Tutti gli atti di cui al comma 2 sono soggetti al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 ( con l'art. 3, comma 1) ha disposto che " Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992. "