LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal: 21-12-1986
                              Art. 17.

  1. I comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il
decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale del Friuli-Venezia
Giulia  20  maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed
integrazioni,  che,  entro  il  31 agosto 1986, abbiano avanzato, nei
modi   previsti   dall'articolo   3   della   legge   della   regione
Friuli-Venezia  Giulia 21 gennaio 1985, n. 6, e dall'articolo 1 della
legge  regionale 24 febbraio 1986, n. 8, richieste di disponibilita',
previo  comando  alla  Regione, del personale indicato dalle medesime
leggi  regionali,  potranno  ampliare,  entro  sei mesi dalla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  la  propria  dotazione
organica,   con  apposita  e  motivata  deliberazione  consiliare  da
sottoporre  unicamente  al  controllo  del  competente  comitato,  in
ragione  della  meta'  -  calcolata  per  difetto  -  delle richieste
formulate e per le qualifiche ritenute piu' idonee alla necessita' da
soddisfare.  Per  altro,  qualora  sia  stata chiesta una sola unita'
lavorativa,  l'ampliamento  della  dotazione  organica  potra' venire
disposto per un posto.
  2.  Ai  posti  di  nuova  istituzione  potra'  accedere, a domanda,
solamente  il  personale  anzidetto,  il  quale transitera' nel ruolo
organico  dei  comuni  di  cui  al  comma  1,  conseguendo  subito la
stabilita'  mediante  formale  provvedimento  consiliare di nomina, a
seguito  di  atto autorizzativo del Presidente della Giunta regionale
del  Friuli-Venezia Giulia, emesso su richiesta nominativa deliberata
dai  consigli  dei  comuni stessi, sentito l'ente di appartenenza dei
dipendenti locali interessati.
  3.  I  posti  che  si  renderanno  per  tal  modo  vacanti  saranno
contestualmente  coperti,  in  via prioritaria, secondo la previsione
dell'articolo   18   della   legge   11  novembre  1982,  n.  828,  e
dell'articolo  7  della  legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16
giugno  1983,  n.  57,  ovvero, ove cio' non risultasse fattibile, in
tutto o in parte, mediante pubblico concorso.
  4.  Il termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della legge 11
novembre 1982, n. 828, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
  5.  Alla disciplina del procedimento occorrente per dare attuazione
alle  disposizioni  del  presente articolo, la regione Friuli-Venezia
Giulia provvedera' con apposita legge.
          Nota all'art. 17, comma 1:
            -  L'elenco aggiornato dei comuni classificati disastrati
          o  gravemente  danneggiati dal decreto del presidente della
          giunta  regionale  del Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1976
          (Delimitazione  delle  zone  colpite dagli eventi tellurici
          del maggio 1976) e' il seguente:

                              PROVINCIA DI UDINE
            - Comuni disastrati (32):
              Amaro,   Artegna,  Attimis,  Bordano,  Buia,  Cassacco,
          Cavazzo  Carnico,  Chiusaforte.  Colloredo  di  Montalbano,
          Faedis,  Forgaria  del Friuli, Gemona del Friuli, Lusevera,
          Magnano  in  Riviera,  Majano,  Moggio Undinese, Montenars,
          Nimis,  Osoppo,  Pontebba,  Ragogna,  Resia,  Resiutta, San
          Daniele del Friuli, Taipana, Tarcento, Tolmezzo, Trasaghis,
          Tricesimo, Treppo Grande, Venzone e Villa Santina.

            - Comuni gravemente danneggiati (35):
              Ampezzo,  Arta  Terme, Cercivento, Cividale del Friuli,
          Comeglians,  Dogna,  Enemonzo,  Fagagna,  Lauco, Ligosullo,
          Malborghetto,   Martignacco,   Moimacco,   Moruzzo,  Ovaro,
          Pagnacco,   Paluzza,  Paularo,  Povoletto,  Prato  Carnico,
          Premariacco, Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Reana del
          Roiale,  Remanzacco, Rive d'Arcano, San Pietro al Natisone,
          Socchieve,  Sutrio,  Torreano,  Treppo  Carnico, Verzegnis,
          Zuglio.

            - Comuni danneggiati (31):
              Basiliano,  Buttrio,  Campoformido,  Corno  di Rosazzo,
          Coseano,  Dignano, Drenchia, Flaibano. Forni Avoltri, Forni
          di  Sopra,  Forni  di  Sotto,  Grimacco, Lestizza, Manzano,
          Mereto  di Tomba, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo
          del  Friuli, Pradamano, Prepotto, Rigolato, San Giovanni al
          Natisone,  San  Leonardo,  San  Vito  di  Fagagna,  Sauris,
          Savogna, Sedegliano, Stregna, Tarvisio, Tavagnacco e Udine.

                            PROVINCIA DI PORDENONE

            - Comuni disastrati (13):
              Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna,
          Frisanco,   Meduno,   Pinzano   al   Tagliamento,  Sequals,
          Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio
          e Vito d'Asio.

            - Comuni gravemente danneggiati (5):
              Andreis, Arba, Maniago, Montereale Valcellina e Vivaro.

            - Comuni danneggiati (18):
              Arzene,  Aviano,  Barcis,  Budoia,  Caneva,  Cirnolais,
          Claut,   Cordenons,   Fontanafredda,   Polcenigo,   Porcia,
          Pordenone,  Roveredo  in  Piano,  Sacile, San Giorgio della
          Rinchivelda,  San  Martino  al  Tagliamento,  San Quirino e
          Valvasone.

                             PROVINCIA DI GORIZIA

            - Comuni danneggiati (3):
              Cormons, Dolegna del Collio e San Floriano del Collio.

            La  legge  della  regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/1985
          reca  disposizioni  straordinarie  per la ultimazione della
          ricostruzione    nei   Comuni   disastrati   o   gravemente
          danneggiati del Friuli.
            - Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti
          del  personale  temporaneamente  assunto in base alle leggi
          regionali  16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20
          giugno  1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63. L'art. 3 di
          detta legge prevede quanto segue:
            "La  richiesta  di disponibilita' del personale anzidetto
          previo comando alla regione sara' deliberata, distintamente
          per  ciascuna unita', dal consiglio del comune disastrato o
          gravemente  danneggiato  con  indicazione  della  qualifica
          occorrente  e della durata del servizio ritenuto necessario
          per ultimare la ricostruzione.
            La     deliberazione    consiliare,    dopo    conseguita
          l'esecutivita',  sara'  trasmessa  all'assessore  regionale
          agli enti locali che promuovera' il consenso del dipendente
          locale  che  rivesta  la  qualifica  voluta  ed  il  parere
          dell'amministrazione di attuale appartenenza.
            Ove  alla  richiesta  del  comune disastrato o gravemente
          danneggiato,    che   potra'   essere   anche   nominativa,
          corrispondano il consenso del dipendente locale prescelto e
          l'assenso  dell'ente  di  sua appartenenza, l'assunzione in
          posizione   di   comando  verra'  deliberata  dalla  giunta
          regionale su proposta dell'assessore anzidetto, di concerto
          con l'assessore regionale delegato alla ricostruzione".
            - La legge della regione Friuli-Venezia Giulia reca nuove
          disposizioni  straordinarie in favore dei Comuni disastrati
          o  gravemente  danneggiati  del  Friuli,  tuttora impegnati
          nell'attivita' della ricostruzione.
            Ulteriore  proroga  del termine di scadenza dei contratti
          del personale temporaneamente assunto dalle Amministrazioni
          locali  delle zone terremotate in base alle leggi regionali
          16  agosto  1976,  n.  38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno
          1977,  n.  30,  e  23  dicembre  1977,  n. 63. Il testo del
          relativo art. 1 e' il seguente:
            "Art.  1.  -  La  regione  potra'  continuare  a  porre a
          disposizione   dei   comuni   classificati   disastrati   o
          gravemente  danneggiati con il decreto del presidente della
          giunta   regionale   20   maggio  1976,  n.  0714/Pres.,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, che ne facciano
          richiesta,  il  personale  assunto  con rapporto di impiego
          temporaneo  per  le  necessita'  della  ricostruzione delle
          amministrazioni  locali delle zone terremotate in base alle
          leggi  regionali  20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977,
          n. 63, ed inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati
          all'art.  18  della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo
          il  procedimento  previsto  dalla legge regionale 16 giugno
          1983, n. 57.
            A tal fine la regione assumera' il personale anzidetto in
          posizione di comando.
            Il  comando  avra'  durata  semestrale  e  potra'  essere
          rinnovato, periodicamente, sino all'anno 1989 incluso.
            La  richiesta  di  disponibilita' del personale di cui si
          tratta sara' deliberata, distintamente per ciascuna unita',
          dal   consiglio   del   comune   disastrato   o  gravemente
          danneggiato,   con   indicazione  del  nominativo  e  della
          qualifica.
            La     deliberazione    consiliare,    dopo    conseguita
          l'esecutivita',  sara'  trasmessa  all'assessore  regionale
          agli   enti   locali  che,  sentito  l'assessore  regionale
          delegato  alla  ricostruzione  in ordine alla fondatezza ed
          alla    conseguente    accoglibilita'    della   richiesta,
          promuovera', se del caso, il consenso del dipendente locale
          prescelto  ed  il  parere  dell'amministrazione  di attuale
          appartenenza.
            Ove  alla  richiesta  del  comune disastrato o gravemente
          danneggiato  corrispondano  il  consenso dell'interessato e
          l'assenso   dell'ente  di  sua  appartenenza,  il  predetto
          assessore  proporra'  alla  giunta  regionale, d'intesa con
          l'assessore    regionale   delegato   alla   ricostruzione,
          l'adozione  dell'atto di assunzione in posizione di comando
          dell'unita'  lavorativa  prescelta,  onde  poter  porre  la
          medesima a disposizione del comune richiedente.
            Gli   oneri   diretti   e  gli  oneri  riflessi  verranno
          rimborsati  trimestralmente  dalla  regione all'ente che ha
          concesso l'assenso al comando.
            Gli  assegni  variabili  saranno,  invece,  a  carico del
          comune  disastrato  o gravemente danneggiato che ha chiesto
          la disponibilita' del comando".

          Note all'art. 17, comma 3:
            -  Il  testo  dell'art.  18 della legge n. 828/1982 e' il
          seguente:
            "Art.  18. - Il personale assunto con rapporto di impiego
          temporaneo  per  le necessita' della ricostruzione ai sensi
          delle  leggi  della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno
          1977,  n.  30,  e  23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai
          consorzi,  dalla  comunita'  collinare  del  medio Friuli e
          dalle  comunita' montane delle province di Udine, Pordenone
          e  Gorizia,  ed  il personale assunto dai medesimi enti con
          rapporto   di   impiego   temporaneo   per   le  necessita'
          dell'assistenza   ai   sensi   della  legge  della  regione
          Friuli-Venezia  Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge
          della  regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29,
          avra'  titolo  alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal
          limite  massimo  di  eta',  purche'  fornito  del titolo di
          studio  e degli altri requisiti professionali eventualmente
          richiesti  per  la  qualifica  da  ricoprire  e  purche' in
          servizio  alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della
          nomina in ruolo.
            A  tal  fine  le  amministrazioni  provinciali di Udine e
          Pordenone  e  tutti  gli altri enti pubblici locali, aventi
          sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonche' i comuni
          di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons della provincia
          di  Gorizia riserveranno, nel quadriennio 1 gennaio 1983-31
          dicembre  1986  il 50 per cento dei posti d'organico che si
          renderanno   disponibili   all'assorbimento  del  personale
          anzidetto  che  entro il 31 dicembre 1982 abbia ottenuto la
          iscrizione  in  un  apposito  elenco  previo superamento di
          speciale  esame  di  idoneita'  da  sostenersi  avanti  una
          commissione  regionale  all'uopo  costituita.  Qualora  nel
          quadriennio   si   renda  libero  un  solo  posto  esso  si
          intendera'   vincolato   all'anzidetto   assorbimento   con
          priorita' rispetto ad ogni altra riserva.
            Gli   idonei   che   su  designazione  della  commissione
          regionale   saranno   nominati   in   ruolo  dalle  singole
          amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad
          ogni  effetto  il  servizio reso presso enti terremotati in
          posizione   provvisoria   e   ai   fini   assistenziali   e
          previdenziali fruiranno dello stesso trattamento che l'ente
          di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.
            Il rapporto di impiego temporaneo sara' prorogato per gli
          idonei fino alla data della nomina in ruolo e comunque sino
          al 31 dicembre 1986.
            Ai   fini  della  sistemazione  in  ruolo  del  personale
          precario  di  cui  al  presente articolo gli enti di cui al
          precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare
          entro il 31 dicembre 1982 la propria dotazione organica con
          apposita  motivata  deliberazione consiliare od assembleare
          da  sottoporre al solo controllo del competente comitato. I
          posti  trasformati  o  di nuova istituzione si intenderanno
          riservati  esclusivamente  all'assorbimento  del  personale
          precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui
          al precedente secondo comma.
            Alla  disciplina  dei  procedimenti  necessari  per  dare
          tempestiva   e   retta  attuazione  alle  disposizioni  del
          presente  articolo  la regione Friuli-Venezia Giulia potra'
          provvedere con apposita legge".
            -  L'art.  7  della  legge  della  regione Friuli-Venezia
          Giulia, n. 57 del 1983 (Disposizioni attuative dell'art. 18
          della  legge  11 novembre 1982, n. 828, per la sistemazione
          del  personale  precario  assunto  per  le  esigenze  della
          ricostruzione  e  per  necessita'  dell'assistenza, nonche'
          interpretazione  autentica  del secondo comma dell'art. 151
          della  legge  regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive
          modifiche ed integrazioni) cosi' recita:
            "Art.   7.  -  A  partire  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'elenco   regionale  definitivo,  di  cui  all'articolo
          precedente,  fino  al  31  dicembre 1986 si procedera' alla
          sistemazione  in  ruolo  del  personale  precario risultato
          idoneo,  provvedendo alla copertura dei posti che risultino
          vacanti  o che si rendessero vacanti nelle piante organiche
          degli  enti  locali  indicati  dall'art.  18 della legge n.
          828/82,  per la specifica quota riservata determinata dallo
          stesso articolo.
            All'assegnazione       degli      idonei      provvedera'
          progressivamente  -  in  base  all'elenco-graduatoria  - la
          Commissione  regionale,  di  cui al precedente articolo, su
          richiesta numerica per qualifica da parte degli enti locali
          suddetti  o  d'ufficio a seguito di specifiche indagini che
          saranno   disposte  allo  scopo  di  individuare  eventuali
          vacanze nei ruoli organici degli stessi Enti.
            A  parita'  di collocazione in graduatoria di piu' idonei
          valgono  come  criteri  di precedenza nell'assegnazione, in
          via successiva:
              -  l'aver  prestato  servizio  presso l'amministrazione
          richiedente;
              - l'anzianita' di servizio;
              -  la  maggior  vicinanza della residenza rispetto alla
          sede dell'ente richiedente;
              -  l'ordine  di preferenza tra piu' sedi indicato nella
          domanda di partecipazione agli esami di idoneita'.
              In   occasione   della  richiesta  di  assegnazione  di
          personale  inserito  nell'elenco definitivo gli enti locali
          potranno  eccezionalmente avanzare richieste nominative per
          singole qualifiche.
              La   commissione   accogliera'   la   richiesta   anche
          prescindendo  dalla  posizione ricoperta in graduatoria dai
          soggetti   richiesti,  qualora  gli  stessi  gia'  prestino
          servizio   presso   l'ente   richiedente   alla   data   di
          pubblicazione  dell'anzidetta  graduatoria  sul  Bollettino
          ufficiale della regione.
              L'assegnazione  deve  essere  effettuata  entro  trenta
          giorni  dalla  richiesta  dell'ente locale o dalla verifica
          della  vacanza  effettuata del posto organico. L'assunzione
          dovra'  essere  effettuata  entro  trenta giorni successivi
          all'assegnazione.
              Il  mancato rispetto del termine di assunzione da parte
          dell'Ente   senza   giustificato   motivo   comportera'  il
          conseguente addebito degli oneri finanziari sostenuti dalla
          regione  per  la  persistenza  nell'elenco  definitivo  del
          dipendente giudicato idoneo.
              Il  soggetto  idoneo  che  non  assume  servizio  senza
          giustificato  motivo  nel  termine  indicato  dall'ente che
          provvede   all'assunzione,   sara'  cancellato  dall'elenco
          definitivo  con  motivato  provvedimento  della commissione
          regionale a seguito di specifica comunicazione in tal senso
          dall'ente stesso.
              La  cancellazione  risolve ogni rapporto di servizio in
          atto.
              La     commissione    da'    immediata    comunicazione
          dell'avvenuta    cancellazione    dall'elenco    definitivo
          all'amministrazione  regionale e all'ente locale presso cui
          presta servizio l'idoneo non assunto, al fine dell'adozione
          dei provvedimenti consequenziali.
              La  richiesta  di  assegnazione dovra' essere formulata
          dagli enti interessati entro trenta giorni dalla verificata
          vacanza  del  posto  e l'assunzione avverra' entro i trenta
          giorni successivi alla assegnazione.
              Il  mancato rispetto del termine comportera' per l'ente
          il  conseguente  addebito, con pari decorrenza, degli oneri
          sostenuti  dalla  regione  per l'iscritto nelle graduatorie
          che successivamente sara' assegnato".

          Nota all'art 17, comma 4:
            Per  il testo dell'intero art. 18 della legge n. 828/1982
          si veda nelle note all'art. 17, comma 3.