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LEGGE 20 novembre 1986, n. 778

Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento.

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Testo in vigore dal:  11-12-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti una attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili".
NOTE

Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre 1965, approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale è compreso l'art. 206 è il titolo II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile è il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".