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LEGGE 20 novembre 1986, n. 777

Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

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Testo in vigore dal:  27-11-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'articolo 13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato al 30 novembre 1986.
2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima e della seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissato al 30 novembre 1986.
3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono considerati effettuati nei termini purché eseguiti entro il 30 novembre 1986.
4. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato impiegati nel terzo e nel quarto trimestre 1985, eseguiti entro le date, rispettivamente, del 5 febbraio e del 5 maggio 1986, sono considerati effettuati nei termini.
5. A decorrere dall'anno 1987 il contributo aziendale aggiuntivo per invalidità, vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché il contributo dovuto dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per la parte eccedente le misure minime di cui all'articolo 31, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono versati in unica rata scadente il 30 novembre dell'anno solare di competenza, a mezzo di bollettini di conto corrente postale inviati a ciascun contribuente dal Servizio contributi agricoli unificati.
6. Le misure minime di contribuzione di cui al precedente comma sono versate secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'intero art. 13 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), come modificato dall'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è il seguente:
"Art. 13 (Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo).
- A decorrere dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo, con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.
Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo.
Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni".

Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), è il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1986:
(Omissis);
e) il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta stabilito nelle misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; il contributo aggiuntivo aziendale non può comunque essere inferiore a L. 50.000 né superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed è ridotto alla metà per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 2, commi 3.1 e 6, del D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria), è il seguente:
"3.1) Per le aziende di cui al comma 1, che abbiano fruito del disposto di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985".
"6. È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
- Il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 688/1985 (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato), è il seguente:
"3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1 luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

Note all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale), è il seguente:
"Art. 3.- 1 contributi base e di adeguamento giornaliero relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Per l'anno 1982, è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti, ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.
Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà.
I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al secondo comma.
Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo e al terzo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537".
- Il testo dell'art. 31, comma 10, della legge n. 41/1986, è il seguente:
"10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento".

Nota all'art. 1, comma 6:
Per il testo dell'art. 13 della legge n. 155/1981 si veda la precedente nota al comma 1.