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LEGGE 30 ottobre 1986, n. 738

Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1992)
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Testo in vigore dal:  19-3-1992
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Art. 2

1. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento, previsto dal precedente articolo 1, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità sarà accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al successivo comma 2.
((1))
2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.
((1))
3. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, preciserà le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.
4. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisirà, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 febbraio 1992, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "per "istituzioni scolastiche italiane" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali e, secondo le indicazioni previste dalla legge, le scuole che hanno lo status giuridico di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità.
Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419".