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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  21-1-1988
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Art. 6

1. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, occupino ancora gli alloggi stessi, corrispondendo il canone d'uso, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
2. I comuni di Castelvolturno e di Mondragone sono assimilati, ai soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ai comuni gravemente danneggiati.
3. Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attività connesse al ripristino del patrimonio edilizio e degli impianti danneggiati dal terremoto del 1980 è concesso al comune di Salerno un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10 miliardi.
4. L'onere relativo all'attuazione del comma 3 è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
5. Ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo avere verificato che non vi siano state inadempienze delle imprese esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti.
6. Le aree sulle quali sono trasferite le attività industriali, commerciali ed artigianali ai sensi dell'articolo 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, vengono assegnate in diritto di superficie se attrezzate con urbanizzazione primaria ovvero in locazione se urbanizzate e attrezzate con strutture in elevazione. I criteri per la determinazione dei canoni sono stabiliti dal CIPE. In luogo dell'indennità di esproprio è consentito ai Commissari, previo accordo con gli interessati, concedere in proprietà consistenze di uguale valore a quelle espropriate.
7. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma.
8.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 474, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GENNAIO 1988, N. 12 ))
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9. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.
10. Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno è assegnato alla medesima Università un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si applicano le procedure di cui all'articolo 48 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219.
11. Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata nei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.