LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamita' naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal: 21-1-1988
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  1.  I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal
terremoto  del  novembre  1980  e  del  febbraio 1981, sono sistemati
provvisoriamente  in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che,
alla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella Gazzetta
Ufficiale,  occupino  ancora  gli  alloggi  stessi, corrispondendo il
canone  d'uso,  continuano  a  fruire, alle attuali condizioni, degli
appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi
di  cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219.
  2.  I  comuni di Castelvolturno e di Mondragone sono assimilati, ai
soli fini di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ai
comuni gravemente danneggiati.
  3.  Per far fronte alle spese relative ai servizi ed alle attivita'
connesse  al  ripristino  del  patrimonio  edilizio  e degli impianti
danneggiati  dal  terremoto del 1980 e' concesso al comune di Salerno
un contributo straordinario, per l'anno 1987, di lire 10 miliardi.
  4.  L'onere  relativo  all'attuazione del comma 3 e' posto a carico
del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  5.  Ai fini del trasferimento ai comuni degli alloggi prefabbricati
di  cui  al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio
1982,  n.  57,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile
1982, n. 187, i collaudatori possono procedere al collaudo dopo avere
verificato   che  non  vi  siano  state  inadempienze  delle  imprese
esecutrici dei lavori o fornitrici dei manufatti.
  6.  Le  aree  sulle quali sono trasferite le attivita' industriali,
commerciali  ed artigianali ai sensi dell'articolo 84-ter della legge
14 maggio 1981, n. 219, vengono assegnate in diritto di superficie se
attrezzate   con  urbanizzazione  primaria  ovvero  in  locazione  se
urbanizzate  e  attrezzate con strutture in elevazione. I criteri per
la  determinazione  dei  canoni  sono  stabiliti  dal  CIPE. In luogo
dell'indennita'  di  esproprio  e'  consentito  ai Commissari, previo
accordo  con  gli interessati, concedere in proprieta' consistenze di
uguale valore a quelle espropriate.
  7.  Le  disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della
legge   14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  quelle  di  cui  al terzo comma dell'articolo
84-ter  della  medesima  legge devono essere intese nel senso che gli
edifici  individuati  possono  essere  comunque  demoliti per ragioni
urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma.
  8. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 474, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GENNAIO 1988, N. 12 )).
  9.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19
marzo  1981,  n.  75,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio  1981,  n.  219, si applicano anche ai cittadini residenti nei
comuni  colpiti  dal  terremoto  del  novembre 1980 e febbraio 1981 e
alloggiati,  a  seguito  di  ordinanza  di sgombero, in prefabbricati
monoblocco tipo containers.
  10.  Per  la  realizzazione  del  centro  interuniversitario tra le
Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione
dei  grandi  rischi  con  sede  amministrativa  presso la facolta' di
ingegneria  dell'Universita'  di  Salerno  e' assegnato alla medesima
Universita'  un  contributo  speciale  di  lire 14 miliardi, di cui 7
miliardi  nell'anno  1987  e  7 miliardi nell'anno 1988, a carico del
fondo  di  cui  all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Si
applicano le procedure di cui all'articolo 48 della medesima legge 14
maggio 1981, n. 219.
  11.  Gli  interventi  su  immobili danneggiati eseguiti entro il 31
dicembre   1985   senza  preventiva  autorizzazione  sono  ammessi  a
contributo  a  condizione  che  la  relativa documentazione sia stata
presentata nei termini previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive integrazioni e modificazioni.