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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  7-9-1993
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Art. 3

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonché per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Disposizioni in materia di calamità naturali" e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando la relativa quota dell'accantonamento "Interventi per calamità naturali".
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati, di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al comma 1 riferiti all'area parmense.
3. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 2.500 milioni per le opere di riattazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma.
4. L'importo di cui al comma 3 è accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
5. Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987. I progetti relativi ai lavori sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione".
6. Ai comuni di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché a quelli di cui all'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, ed all'articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-novies-decies del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei piani di ricostruzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, approvate dalle sole amministrazioni comunali, non sono soggette ad alcuna ulteriore approvazione e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.
((4))

I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli 13-novies-decies, comma 1, e 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n.
80, e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.
7. Per il completamento delle attività di ricostruzione nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti dal terremoto del giugno 1981, nonché nei comuni di Acireale e Santa Venerina colpiti dal terremoto del febbraio 1986 è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987.
8. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa, di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze e Chianciano, colpiti dalla emergenza idrica nella stagione estiva 1985.
9. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila.
10. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 15 miliardi per l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa.
11. L'importo di cui al comma 10 è accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
12. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per la risistemazione nell'area degli scavi del museo nazionale paleolitico di Isernia compreso nella zona colpita dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.
13. L'importo di cui al comma 12 è accreditato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per essere destinato alla soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
14. Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, è autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.
15. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino.
16. I fondi di cui al comma 15 sono assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonché i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984. Nel caso di inerzia dei proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, il comune di Ariano Irpino può esercitare poteri sostitutivi facendo ricorso all'istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza delle stesse aree.
17. Al comune di Montecalvo Irpino è assegnata, a carico del fondo per la protezione civile, la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per il completamento dell'opera di ricostruzione dei comparti ricadenti nel suo centro urbano. Tali fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nel comma 16.
18. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1986 e lire 24 miliardi per l'anno 1987, per gli interventi nel comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria colpito dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e nei comuni di Carbonara Scrivia, Tortona e Sezzadio, in provincia di Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino e di Monsano e di lesi in provincia di Ancona, il cui territorio risulta inquinato dal deposito di rifiuti tossici e nocivi, nonché per interventi analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte.
19. Il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continua a svolgere la propria attività fino al 30 giugno 1987.
20. È autorizzata, carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986, 25 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e dei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro del più ampio programma di interventi antisismici sul patrimonio edilizio della Sicilia orientale, della Calabria e dell'Appennino Tosco-Emiliano, zone particolarmente esposte ad alto rischio sismico.
Al fine di una maggiore integrazione con la rete di grande viabilità nonché al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità di cui al presente comma, di intesa con la Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.
21. È autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Maè a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno.
22. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730".