LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamita' naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  1.  Le  disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo  dell'articolo  2  del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 aprile 1982, n. 187,
sono  estese  agli alloggi prefabbricati ed alle roulottes acquistate
((  con  le  disponibilita' del fondo per la protezione civile per le
esigenze  derivate  dal  terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania )).
((  1-bis.  La  proprieta'  dei prefabbricati e delle roulottes, gia'
acquistati  dal  Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle
popolazioni  colpite  da  calamita', viene trasferita alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri.  Tali  beni vengono gestiti secondo la
disciplina  del  quinto  comma  dell'articolo  2 del decreto-legge 27
febbraio  1982,  n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 1982, n. 187 )).
  2.  I  beni di cui al comma 1, nonche' quelli di cui al terzo comma
dell'articolo  2  del  decreto-legge  n.  57  ivi  citato  restano  a
disposizione  del  Ministro  per  il  coordinamento  della protezione
civile,  che puo' utilizzarli anche per fini di pubblica utilita' non
necessariamente connessi alle emergenze.
  3.  Le  spese  relative  al  Centro polifunzionale della protezione
civile  nonche' quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono
conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento
della  protezione  civile,  valutate  in  lire  15 miliardi annui per
ciascuno  degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo
per la protezione civile.
  4.((  Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della
protezione  civile,  che  continuano  ad esercitare esclusivamente le
attribuzioni  previste  dall'articolo  9  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  6  febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli
uffici  di  protezione  civile delle prefetture cui sono assegnati ))
gli  ufficiali  di  cui  al  decreto-legge  19 dicembre 1984, n. 857,
convertito  dalla  legge  17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il
coordinamento  della protezione civile e' autorizzato, in deroga alle
vigenti  disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine
e di concetto, nel numero di centosessanta unita', da convenzionare a
tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni,
e' a carico del fondo per la protezione civile.
  5.  Il  Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile e'
autorizzato  a dotare (( i comitati regionali della protezione civile
e  le  prefetture  )) dei necessari mezzi per il migliore svolgimento
delle  attivita'  di  protezione  civile,  avvalendosi,  d'intesa col
Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate  collocati  in  ausiliaria.  Il  relativo onere, valutato in 2
miliardi  di  lire annue per il triennio 1986-1988, e' posto a carico
del fondo per la protezione civile.
  6.  Gli  automezzi  comunque  acquisiti dal Commissario per le zone
terremotate   della  Basilicata  e  della  Campania,  nonche'  quelli
acquistati  dal  Ministero  dell'interno  con  i  fondi gestiti dallo
stesso  Commissario  ed  immatricolati con targa V.F. sono assegnati,
rispettivamente,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e al
Ministero  dell'interno,  per  essere destinati a fini di, protezione
civile.
  7.  Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della
protezione  civile,  di  concerto con il Ministro dell'interno, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.
  8.  I  materiali  tecnici  e le attrezzature acquistati con i fondi
gestiti  dal  Commissario  di cui al comma 5 e dati in uso o comunque
detenuti  dal  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco diventano parte
delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.
  9.  L'articolo  748  del  codice della navigazione si applica anche
agli  aeromobili  della  protezione  civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
  10.  Alle  donazioni  di  beni  mobili  e di beni mobili registrati
effettuate  in  favore  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco si
applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.
  11.  In  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  l'accettazione delle
donazioni  di  cui  al  comma  10  avviene  con  decreto del Ministro
dell'interno.
  12.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  30  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 1970, n. 1077, si applica
anche  al  personale  operaio  del Ministero dell'interno in servizio
presso  la  Direzione  generale  della  protezione civile e presso le
prefetture.