LEGGE 11 ottobre 1986, n. 713

Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2018)
vigente al 25/02/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-5-1997
al: 5-1-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
((1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici
le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali,  destinate  ad
essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide,
sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali  esterni)
oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo,  esclusivo  o
prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere
gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.)) 
  2. I prodotti cosmetici  non  hanno  finalita'  terapeutica  e  non
possono vantare attivita' terapeutiche. 
  3. Sono in particolare  prodotti  cosmetici,  ai  sensi  dei  commi
precedenti, i prodotti che  figurano  nell'allegato  I  annesso  alla
presente legge.