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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  21-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 34

1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramenti di coloro che, alla data del 30 giugno 1986, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.
2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 21 settembre 1987, n.387 (in G.U. n. 220 del 21/09/1987) convertito con modificazioni dalla L. 20 novrmbre 1987, n. 472 (in G.U. 21/11/1987) ha disposto (con l'art. 5 comma 2) quanto segue: "L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986".