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LEGGE 6 ottobre 1986, n. 656

Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/2000)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986

Art. 20

(Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti)
1. I commi terzo e quinto dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono sostituiti dai seguenti:
"Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio";
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti".
2. L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:
"ART. 119. - Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890".
Nota all'art. 20, comma 1:
Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 915/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 37 (Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra). - La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 8 e 9 ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella G.
La pensione non spetta alla vedova quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitabile.
Agli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova di donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio o della richiesta delle prescritte pubblicazioni di matrimonio.
La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e perché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.
Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito alto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti" Nota all'art. 21, comma 1.
Titolo I (Dei soggetti del diritto a pensione di guerra) del D.P.R. n. 915/1978 si trascrive il testo dell'art. 2:
"Art. 2 (Soggetti militari o ad esse equiparati). - Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualità di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.
Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti.
La pensione, assegno o indennità di guerra spetta, altresì, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti".