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LEGGE 9 agosto 1986, n. 494

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

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Testo in vigore dal:  20-8-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, secondo periodo, le parole: "Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio," sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie";
al comma 1, quarto periodo, le parole: "e di un piano di riparto dei posti per provincia" sono sostituite dalle seguenti: ", di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: "è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n.
528";
al comma 1, secondo periodo, le parole: "di idoneo locale" sono sostituite dalle seguenti: "di locali, arredi e attrezzature idonei";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: "È consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo"".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "1 luglio 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1986"; le parole: "dell'articolo 12, quarto comma," sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11 e 12"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative".
AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 27 agosto 1986.