LEGGE 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2018)
Testo in vigore dal: 30-7-1986
                              Art. 14.

  1.  Il  Ministro  dell'ambiente assicura la piu' ampia divulgazione
delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
  2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono
essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita'
dei  cittadini  e  risponda  ad  esigenze  informative  di  carattere
diffuso,  vengono  pubblicati  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 11
dicembre  1984,  n.  839,  con  la menzione del numero del Bollettino
Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale
degli atti stessi nonche' il processo verbale delle sedute.
  3.  Qualsiasi  cittadino  ha  diritto  di accesso alle informazioni
sullo  stato  dell'ambiente  disponibili,  in conformita' delle leggi
vigenti,  presso  gli  uffici  della pubblica amministrazione, e puo'
ottenere  copia  previo  rimborso delle spese di riproduzione e delle
spese  effettive  di  ufficio  il  cui  importo e' stabilito con atto
dell'amministrazione interessata.
          Nota all'art. 14:
            I  primi  due  commi  dell'art. 3 della legge n. 839/1984
          (Norme  sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della
          Repubblica   italiana  e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana) cosi' dispongono:
            "Nella   prima   parte  della  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  sono pubblicati, oltre alle leggi, ai
          decreti,  alle  delibere  e  agli  atti  da  inserire nella
          Raccolta  ufficiale,  gli  altri  atti  ed i comunicati che
          interessino   la   generalita'   dei  cittadini  e  la  cui
          pubblicita'  risponda  ad esigenze di carattere informativo
          diffuso.
            Con  uno  o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia
          e  con  i  vari  Ministri  competenti,  sono  approvati gli
          elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo
          integrale,  di  quelli da pubblicare per sunto o estratto e
          di  quelli  per  i  quali  puo'  essere  pubblicato il solo
          titolo,  con  l'indicazione  della  pubblicazione ufficiale
          recante il testo dell'atto".