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LEGGE 28 giugno 1986, n. 338

Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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Testo in vigore dal:  25-7-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.