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LEGGE 6 giugno 1986, n. 251

Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  5-4-1991
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((
1. Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.
4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale
))