stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 maggio 1986, n. 190

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

nascondi
Testo in vigore dal:  3-6-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.
Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge.
È prorogata - fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8, da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 - l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985".
2. In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.
Note all'art. 1:
- La legge n. 204/1985 reca: "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio".
- La legge n. 316/1968 reca: "Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio".
- Il testo dell'art. 3, comma 16, del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) è il seguente:
"Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".