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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  8-10-1987
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Art. 6

1. Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento.
2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1986, 1987 e 1988, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1985-1987 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata nelle somme seguenti:
anno 1986: miliardi 350;
anno 1987: miliardi 350;
anno 1988: miliardi 350, le quali potranno essere integrate con le economie che, rispetto agli aumenti di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali.
3. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
5. A decorrere dall'anno 1987 nei bilanci dello Stato, delle Aziende autonome e dei singoli enti che rientrano nei comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, è iscritto un fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi.
6. Per il personale delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nello stato di previsione del Ministero del tesoro è iscritto per gli anni 1987 e 1988 un fondo di incentivazione in misura pari, rispettivamente, a lire 470 miliardi e a lire 500 miliardi.
7. Gli accordi contrattuali potranno prevedere rivalutazioni dei trattamenti economici accessori, solo se diretti ad incentivare la produttività individuale e di gruppo obiettivamente e rigorosamente rilevata dal dipartimento per la funzione pubblica, fermo restando che alle spese relative si dovrà far fronte con le medesime disponibilità e nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti commi.
8. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, con esclusione della tredicesima mensilità e di eventuali, altre mensilità per le categorie che le percepiscano, comprensivi, per disposizione di legge od atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti per gli anni 1986, 1987 e 1988 nella stessa misura dell'anno 1985, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente comma.
9. Le indennità di missione e trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni in vigore.
10. Per l'anno 1986 alle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, alle Aziende di Stato, agli enti pubblici, con esclusione dell'istituto Poligrafico dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.
Sono escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1985 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1985 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Il divieto di assunzione non si applica agli enti locali della Sardegna che hanno avuto competenze trasferite successivamente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. (2) (3)
((6))
11. Non rientrano nel divieto di cui al comma precedente:
a) le assunzioni di personale della scuola e delle Università, secondo quanto stabilito dall'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482;
c) le assunzioni per esigenze stagionali e straordinarie nei limiti di quelle effettuate nel 1985, nonché quelle previste dall'articolo 15, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;
d) le assunzioni nei ruoli locali delle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nonché le assunzioni nei ruoli locali degli enti pubblici di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
e) le assunzioni nelle aziende speciali degli enti locali, nonché negli enti autonomi fieristici, che abbiano chiuso il bilancio in pareggio o che non abbiano comunque fruito di contributi in conto esercizio;
f) le assunzioni presso gli enti locali, presso le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi, nei posti che si siano resi vacanti nonché, nel limite del 20 per cento, con arrotondamento all'unità, nei nuovi posti disponibili di organico, istituiti con atto deliberativo approvato dalla Commissione centrale per la finanza locale, o, nell'ambito di competenza, dai comitati regionali di controllo. Il predetto limite è elevato al 30 per cento nel caso che i nuovi posti disponibili di organico rappresentino una quota superiore al 50 per cento dei posti occupati. Tutte le assunzioni negli enti di cui alla presente lettera debbono essere deliberate con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti;
g) le assunzioni presso i comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi del programma di edilizia abitativa previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché le assunzioni presso i comuni disastrati e gravemente danneggiati della Basilicata e della Campania e, in relazione alle finalità di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, presso il comune di Venezia;
h) le nomine derivanti da reclutamenti o immissioni in servizio e
le rafferme del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni del personale dell'Amministrazione della giustizia, ivi comprese, entro i limiti dell'autorizzazione concessa per l'anno 1985, le assunzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, disposte dal Ministero di grazia e giustizia a copertura dell'organico dei coadiutori dattilografi giudiziari e degli uffici unici esecuzioni e notificazioni, nonché le assunzioni dei vincitori del concorso annuale per l'ammissione nella carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la cui graduatoria di merito sia stata approvata entro il 31 dicembre 1985, nonché le assunzioni dei vincitori dei concorsi banditi dal Ministero delle finanze le cui graduatorie di merito siano state approvate entro il 31 dicembre 1985.(3)
12. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, limitatamente ai concorsi a posti di custode-guardia notturna.(3)
13. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, le Aziende di Stato, gli enti pubblici non territoriali, gli enti locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione illustrativa:
1) della situazione dei rispettivi ruoli organici, con l'indicazione di tutti i posti comunque disponibili;
2) del personale non di ruolo comunque in servizio;
3) della previsione dei posti che si renderanno vacanti e disponibili in corso d'anno;
4) delle procedure di assunzione in corso;
5) delle graduatorie ancora utili per l'assunzione degli idonei, di cui al successivo comma 20;
6) delle assunzioni, anche temporanee, ritenute indispensabili.(3)
14. Della tempestiva e puntuale osservanza degli adempimenti di cui al precedente comma 13 rispondono, anche disciplinarmente, i capi del personale delle amministrazioni, aziende, enti e gestioni interessati.(3)
15. Gli enti locali trasmetteranno la predetta documentazione tramite il Ministero dell'interno.(3)
16. Gli enti pubblici e le gestioni commissariali governative trasmetteranno la documentazione direttamente, con contestuale informazione alle Amministrazioni vigilanti.(3)
17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri, dispone il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10, tenendo conto di quanto già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il sostegno dell'occupazione, delle esigenze connesse all'attuazione di eventuali progetti speciali, nonché degli obiettivi realizzabili attraverso la mobilità del personale. I criteri informatori del predetto piano sono comunicati, prima dell'approvazione del piano stesso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.(3)
18. Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.(3)
19. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni e per le unità sanitarie locali, con procedura analoga a quella indicata nei commi precedenti, il piano annuale delle assunzioni in deroga al divieto di cui al precedente comma 10 è disposto con provvedimento della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, per la copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.(3)
20. Le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i tre anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione.
Tale limitazione non si applica per le immissioni in servizio nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.(3)
22. Il comune di Palermo, ferma restando per l'anno 1986 l'assunzione in deroga autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1984, può assumere ulteriori 500 unità per la copertura di posti disponibili nell'ambito dei ruoli tecnici e amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Laddove la mancata definizione delle procedure in itinere di sistemazione del personale interno e dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, renda non determinabile la effettiva disponibilità, è ammessa l'indizione di concorsi pubblici per un contingente pari al 40 per cento delle vacanze di organico nell'ambito dei predetti ruoli. Le posizioni soprannumerarie che dovessero verificarsi, da riassorbirsi con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa, determineranno l'indisponibilità di altrettanti posti nei corrispondenti profili professionali di livello inferiore.(3)
23. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è sostituito dal seguente:
"Nei casi di aspettativa e di congedo straordinario per periodi superiori a quarantacinque giorni, la supplenza può essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalità di cui ai commi precedenti".
24. Rimane fermo il criterio di ripartizione della dotazione organica aggiuntiva di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.


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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.C.M. 24 ottobre 1986 (in G.U. 22/11/1986, n. 272) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, in ottemperanza alle disposizioni del comma 17 e in deroga al divieto di cui al comma 10 del presente articolo, è approvato il piano di assunzioni previsto dall'art. 1 del medesimo D.P.C.M.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.C.M. 26 giugno 1987 (in G.U. 23/09/1987, n. 222) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che, in base all'art. 8, comma 12 della L. 22 dicembre 1986, n. 910, il quale stabilisce l'applicazione anche per l'anno 1987 delle disposizioni dei commi da 10 a 22 del presente articolo, è approvato, nell'ambito del piano annuale delle assunzioni, il progetto di assunzioni in deroga al divieto di cui al comma 10 del presente articolo.