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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 5

1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1986, del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 30,45 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
2. Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 531.771.982.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.
4. Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1986, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1985 maggiorate del 6 per cento.
5. Per l'anno 1986, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.292 miliardi, ivi, compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
6. Il predetto importo di lire 4.292 miliardi è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, circa l'obbligo delle aziende di trasporto pubblico locale di coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente, per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale, con decreto del Ministro dei trasporti, nonché l'obbligo degli enti locali e dei loro consorzi di provvedere alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci senza possibilità di rimborso da parte dello Stato, a partire dal 1 febbraio 1986 le tariffe minime di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6 non possono prevedere per il biglietto di corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 600 nelle città con oltre 300.000 abitanti e a lire 500 nelle altre città. Il prezzo di ciascun abbonamento - compresi quelli speciali per lavoratori e per studenti - deve essere rapportato a tali tariffe minime.
8. Le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili sono tenute a calcolare ogni anno parametri di produttività, secondo criteri stabiliti per ciascun settore con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita la CISPEL, facendo riferimento ai conti consuntivi dell'esercizio precedente ed a confrontare tali parametri con quelli medi relativi al triennio che precede il consuntivo esaminato.
9. Il suddetto confronto e la verifica del rispetto delle condizioni indicate nel comma precedente dovranno essere attestati in una relazione che il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, presenterà all'ente proprietario. I più significativi parametri di produttività identificati nel decreto di cui al comma precedente dovranno essere pubblicati a cura delle aziende entro il 31 marzo di ogni anno sp tre quotidiani di cui uno ad edizione locale.
10. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1986 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1986.
Per il 1986 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1985, maggiorata del 6 per cento.
12. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1986.
13. Per l'anno 1986 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1985, aumentate del 6 per cento.
14. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1986 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
15. Per l'anno 1986 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento; in case di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme e quelle di cui al successivo comma sono attribuite alle rispettive regioni.
16. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi è attribuito dall'Amministrazione finanziaria per l'anno 1986 alle regioni a statuto ordinario l'importo di lire 139 miliardi da ripartirsi in proporzione alle somme attribuite ai sensi del sesto comma dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985 ai sensi del sesto comma del predetto articolo 4, aumentate del 6 per cento.
17. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1985, ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, aumentate del 6 per cento. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti per l'anno 1985.
18. Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere.
19. Per il 1986 il diritto annuale - istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 - è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000.
20. Le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000, ad eccezione di quelle, sub nn. 3 e 13, di cui all'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, che vengono così modificate nella parte dispositiva:
Voce 3:
diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 200;
per ogni ulteriore nominativo, lire 100.
Voce 13:
visura del primo nominativo, lire 5.000;
per visura di ogni ulteriore nominativo la tariffa è pari al 40 per cento di quella del primo nominativo.
21. La voce integrativa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, viene così modificata nella parte dispositiva:
diritto di richiesta, lire 10.000;
per ogni nominativo fino a 500, lire 400;
per ogni ulteriore nominativo, lire 300.
22. Il diritto fisso, da ultimo disciplinato dall'ottavo comma, lettera a), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stabilito in lire 100.000.
23. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per gli affari regionali, nomina un commissario ad acta per la predisposizione dei conti consuntivi della regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari. Il commissario, che utilizzerà le strutture della regione, presenta al presidente del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni dalla nomina, una relazione sulle carenze contabili-amministrative della regione Calabria.