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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 36

1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonché l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, è disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potrà avvalere il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.