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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  30-12-1987
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Art. 28

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta. È soppresso il comma 4 del medesimo articolo 10.
2. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 25 per cento con il limite minimo di lire 1.000 e massimo di lire 30.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in lire 60.000.
3. Con la stessa decorrenza è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulla singola prescrizione idrotermale è stabilita nella misura di lire 15.000 per ogni ciclo di prestazioni termali previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
((7))
4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati: per nuclei familiari di una persona: lire 5.060.000; per nuclei familiari di due persone: lire 8.400.000; per nuclei familiari di tre persone: lire 10.800.000; per nuclei familiari di quattro persone: lire 12.900.000; per nuclei familiari di cinque persone: lire 15.000.000; per nuclei familiari di sei persone: lire 17.000.000; per nuclei familiari di sette o più persone: lire 19.000.000. Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
5. Per l'anno 1986 sono prorogate le disposizioni di cui ai commi quarto e settimo dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
6. Sono abrogate le norme di esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 riferite a livelli di reddito e che siano in contrasto con quanto stabilito nel comma 4 del presente articolo. Sono fatte salve le esenzioni dalla partecipazione alla spesa previste rispettivamente dai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 23 novembre 1984 per i soggetti affetti da determinate forme morbose nonché le esenzioni indicate nei protocolli per la tutela della maternità di cui al decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, e quelle di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, per le categorie di invalidi e assimilati.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 ottobre 1987, n. 443, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987, n. 531 ha disposto l'abrogazione del comma 3 del presente articolo "per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833".