LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
                              Art. 23.

  1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia
e  di  ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della
maggiorazione  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 29 gennaio
1983,  n.  17,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 25 marzo
1983,  n.  79,  i  limiti di reddito familiare per i nuclei familiari
composti  di  uno,  due,  tre,  quattro,  cinque,  sei,  sette o piu'
componenti  sono  pari,  rispettivamente,  a  lire  5.060.000, a lire
8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a
lire  17.000.000  ed  a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito
sono  rivalutati  annualmente  dalla legge finanziaria in ragione del
tasso d'inflazione programmato.
  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente  articolo  il  reddito
familiare  e'  formato  dal  reddito  del  soggetto  interessato, del
coniuge  non  legalmente  ed  effettivamente  separato,  dei figli ed
equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  aprile  1957, n. 818, minori di eta' e dei soggetti a
carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di
  famiglia   comunque   denominato   anche   se   non  effettivamente
  corrisposti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi
natura  ivi  compresi  quelli  esenti  da imposte e quelli soggetti a
ritenuta  alla  fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se
superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli
importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a
qualsiasi  componente  della  famiglia.  L'attestazione  del  reddito
familiare  e'  resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non
si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 20 della legge 4
gennaio  1968,  n.  15.  Il  dichiarante  deve comunicare al soggetto
tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni
richieste  per  fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare
entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza.
  L'ente  al  quale  sono rese le dichiarazioni previste dal presente
comma  deve  trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza
del dichiarante.
  2.  Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed
equiparati,  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  aprile  1957,  n.  818, minori di eta' sono in
condizione  di  vedovo  o vedova, divorziato o divorziata, separato o
separata  legalmente,  celibe  o nubile, i predetti limiti di reddito
sono aumentati del 10 per cento.
  3.  Per  i  nuclei  familiari che comprendono soggetti, per i quali
possono  attribuirsi  i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai
sensi  della  normativa  vigente,  i  predetti limiti di reddito sono
aumentati del 50 per cento.
  4.  A  decorrere  dal  periodo  di paga in corso al 1 gennaio 1986,
cessa  la  corresponsione  degli  assegni  familiari  e di ogni altro
trattamento  di  famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore
al  doppio  dei  limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere
dal  medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore
ai  limiti  di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione
dei  predetti  trattamenti  per  il  primo  figlio e per i genitori a
carico  ed  equiparati  ai  sensi  dell'articolo  38  del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per
quanto  non  modificato  dal  presente  articolo, l'articolo 20 della
legge 27 dicembre 1983, n. 730.
  5.  Sono  fatti  salvi  gli  aumenti  della indennita' spettante al
personale  del  Ministero  degli  affari esteri allorche' in servizio
all'estero  ai  sensi  dell'articolo  173  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18, nonche' al personale in
servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  e culturali all'estero, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1967, n. 215.
  6.  Per  il  primo  figlio  a  carico  ed equiparati resta ferma la
disciplina   della   maggiorazione   di   cui   all'articolo   5  del
decreto-legge  29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
  7.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la
tabella  allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito,
con  modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, e' sostituita
dalla tabella F allegata alla presente legge.
  8.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le
economie   derivanti   dalla   cessazione  della  corresponsione  dei
trattamenti  di  famiglia,  ai  sensi  del presente articolo, restano
acquisite,  limitatamente  a  quelle  relative  agli enti pubblici, a
favore dei bilanci degli enti stessi.