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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 23

1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato.
Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di
famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi
natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venire meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza.
L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
2. Se i soggetti cui si corrispondono i trattamenti per i figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età sono in condizione di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 10 per cento.
3. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti, per i quali possono attribuirsi i trattamenti, dichiarati totalmente inabili ai sensi della normativa vigente, i predetti limiti di reddito sono aumentati del 50 per cento.
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, cessa la corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia ai soggetti con reddito familiare superiore al doppio dei limiti di reddito stabiliti dal comma 1. A decorrere dal medesimo periodo, per i soggetti con reddito familiare superiore ai limiti di reddito stabiliti dal comma 1, cessa la corresponsione dei predetti trattamenti per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente articolo, l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
5. Sono fatti salvi gli aumenti della indennità spettante al personale del Ministero degli affari esteri allorché in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
6. Per il primo figlio a carico ed equiparati resta ferma la disciplina della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986, la tabella allegata al decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituita dalla tabella F allegata alla presente legge.
8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987, le economie derivanti dalla cessazione della corresponsione dei trattamenti di famiglia, ai sensi del presente articolo, restano acquisite, limitatamente a quelle relative agli enti pubblici, a favore dei bilanci degli enti stessi.