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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 20

1. La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata al 6 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986, al 7 per cento dal 1 gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986, a lire 150.000 dal 1 gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1 gennaio 1988.
2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua è elevata a lire 68.000 dal 1 gennaio 1986, a lire 102.000 dal 1 gennaio 1987 ed a lire 170.000 dal 1 gennaio 1988.
3. A decorrere dal 10 luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.
4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.
5. Le variazioni inferiori al 10 per cento, intervenute nel biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3, e nell'anno sulle retribuzioni di cui al comma 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni.
6. La riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate, a qualsiasi titolo, dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, avverrà a decorrere dal 1 luglio 1985, con cadenza annuale.