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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 16

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio.
2. Le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro ripartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché ai sensi del precedente comma 1.
3. A conclusione dell'intervento statale avviato con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1986, la ulteriore spesa di lire 90 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.
4. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata la spesa di lire 678 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.792 miliardi per l'anno 1987 e di lire 530 miliardi per l'anno 1988. La ripartizione delle somme viene effettuata dal CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.
5. È autorizzato per l'anno 1986 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri che essi sostengono per gli interventi di loro competenza. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto del Ministro del tesoro sulla base di una ripartizione operata dal presidente della giunta regionale.
6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono poste a carico, quanto a lire 300 miliardi, degli stanziamenti disposti per l'anno 1986 dall'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e successive modificazioni, restando conseguentemente ridotti di pari importo gli interventi previsti dal programma triennale 1985-1987 approvato dal CIPE in data 10 luglio 1985 ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge 1 dicembre 1983, n. 651. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approva le necessarie modifiche al predetto programma triennale.
7. Per consentire il completamento del programma abitativo, ivi compresi gli interventi di recupero edilizio, in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, il limite di indebitamento di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, è elevato a lire 520 miliardi.
8. Per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1985, il fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per il solo anno 1986, di lire 100 miliardi.
9. In relazione ai precedenti due commi, il limite complessivo di lire 1.720 miliardi di cui al primo comma del medesimo articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente elevato a lire 2.520 miliardi.
10. Ai maggiori oneri derivanti per il triennio 1986-1988 dall'applicazione del comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
11. Per consentire il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, è autorizzata la complessiva spesa di lire 60 miliardi per il periodo 1986-1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 10 miliardi nel 1986 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
12. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 131,5 miliardi con l'articolo 11, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 158,5 miliardi. La maggiore spesa di lire 27 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 9 miliardi annui.
13. Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 27.550 milioni con l'articolo 11, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente elevato a lire 30.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3 miliardi è ripartita nel triennio 1986-1988, in ragione di lire 1 miliardo annuo.
14. A decorrere dall'anno 1986, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è stabilita in lire 450 miliardi, intendendosi corrispondentemente elevato il limite indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo 1. Di tale somma, la quota di lire 134 miliardi è destinata alla concessione, nell'anno 1986, del contributo alle casse sociali di cui all'articolo 10 della stessa legge 15 ottobre 1981, n. 590.
15. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e sino all'adozione dell'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1986 fino alla concorrenza della somma di lire 250 miliardi, a valere sulla spesa che verrà autorizzata per il triennio 1986-1988 dalla predetta legge dello Stato.
16. Per consentire il completamento dei programmi abitativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di 60 miliardi di lire, ai comuni che saranno indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale e interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.
17. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, ai sensi e con le modalità della normativa richiamata al precedente comma, a concedere mutui sino all'ammontare di 100 miliardi di lire, per la realizzazione, contestualmente al risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate, di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985.
L'onere di ammortamento per capitale e interessi, valutato in lire 16 miliardi annui a decorrere dall'anno 1987, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.