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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-1986

Art. 15

1. È autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, da destinarsi alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali, anche collegate ai loro recupero, attraverso l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate, ed alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di lungo periodo, secondo le disposizioni del presente articolo. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce entro il 31 marzo 1986 un programma che dovrà concernere le seguenti aree d'intervento prioritarie: patrimonio archeologico, patrimonio architettonico e urbanistico, patrimonio librario, patrimonio letterario e linguistico, patrimonio storico archivistico, arti figurativo e arti minori.
2. I progetti finalizzati all'attuazione del programma di cui al precedente comma, da presentarsi entro il 31 maggio 1986, debbono indicare:
a) l'area e le modalità degli interventi e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
b) la durata dell'intervento e l'onere finanziario del medesimo, articolato per i vari fattori produttivi;
c) il numero e la qualificazione professionale di addetti specificamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;
d) le tecnologie che vengono utilizzate;
e) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte.
3. La realizzazione dei progetti di cui al precedente comma 2 avverrà sotto il diretto controllo, secondo le rispettive competenze, dell'istituto centrale per la patologia del libro, dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, dell'Istituto centrale per il restauro, e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, istruisce i progetti e trasmette al CIPE per l'approvazione l'elenco coordinato, indicando l'entità del relativo finanziamento.
5. Entro il 30 giugno 1986, il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione, che debbono indicare:
a) il soggetto concessionario;
b) il numero nonché le qualificazioni professionali degli addetti che saranno specificamente assunti con contratto a termine e con chiamata nominativa tra soggetti di età non superiore a 29 anni che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere, con le medesime modalità, tecnici o laureati i quali, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, abbiano già svolto, con contratto a tempo, attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze;
c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della precedente lettera b);
d) l'utilizzabilità delle tecnologie avanzate nella valorizzazione dei beni culturali oggetto dell'atto;
e) il tempo di esecuzione;
f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;
g) le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.
7. Le opere eventualmente occorrenti per l'attuazione degli interventi sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
8. I pagamenti di acconto e di saldo dei lavori di attuazione dei progetti vengono disposti dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
9. Il bene rinveniente dall'esecuzione del progetto è di proprietà dello Stato; l'utilizzazione totale o parziale dello stesso può essere affidata ad enti pubblici e a soggetti privati con apposita convenzione.