LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1989)
Testo in vigore dal: 4-3-1986
                              Art. 10.

  1.  Per favorire lo sviluppo della ricerca a livello internazionale
dell'Universita'   degli   studi  di  Trieste,  per  l'attuazione  di
programmi  edilizi  e  l'acquisizione  di  attrezzature  didattiche e
scientifiche  e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione
di  lire  10  miliardi  per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e
1986  e  lire  5  miliardi  per l'esercizio 1987. Nell'ambito di tale
stanziamento  una  somma  sino  a  5  miliardi di lire e' destinata a
programmi  di  ricerca.  I  programmi  di  ricerca sono approvati dal
senato  accademico  e  realizzati  in  cooperazione  con  universita'
straniere, anche mediante borse di studio da utilizzare all'estero in
regime di reciprocita'.
  2. L'Universita' degli studi di Trieste istituisce, nella provincia
di  Gorizia,  anche  in  deroga  alle  norme  relative all'ubicazione
territoriale,   il  corso  di  laurea  in  scienze  internazionali  e
diplomatiche  della  facolta' di scienze politiche, nonche' la scuola
diretta a fini speciali di amministrazione e controllo aziendale.
  3.  Vengono  riconosciuti  a  tutti gli effetti i titoli rilasciati
dall'"International  school of Trieste". Il riconoscimento dei titoli
e'   subordinato   all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua
italiana da parte dei candidati mediante prova d'esame.
  4.  Presso  la Scuola internazionale superiore di studi avanzati e'
istituito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica  6 marzo 1978, n. 102, un laboratorio interdisciplinare di
scienze  naturali  e  umanistiche.  Per  l'attivita'  di  studio e di
ricerca  del  laboratorio  alla  Scuola possono essere assegnati, con
decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, nell'ambito delle
complessive  dotazioni  organiche,  posti  di  professore  di  ruolo,
destinati   a   scienziati  stranieri,  fuori  della  quota  prevista
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n. 382, e secondo le modalita' indicate dal medesimo articolo.
La  Scuola  puo'  inoltre  chiamare, con contratto quinquennale e per
periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti e ricercatori
stranieri  in  qualita' di professori visitatori nominati con decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito  il  parere  del
Consiglio universitario nazionale.
  5.  Entro  centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  emana,  con proprio
decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
          Note all'art. 10, quarto comma:
            -  L'art.  20 del D.P.R. n. 102/1978 (per l'argomento del
          decreto v. nella nota all'art. 7) cosi' dispone:
            "Art.  20.  -  La  Scuola  ha  lo  scopo di contribuire a
          promuovere  lo  sviluppo  della  cultura  e  della  ricerca
          scientifica,  preparando  laureati  alla  ricerca avanzata,
          pura  ed  applicata  e  all'insegnamento  universitario nel
          settore   delle  discipline  fisiche  e  della  matematica,
          specialmente   per  i  provenienti  dai  Paesi  in  via  di
          sviluppo.  A tal fine la Scuola promuove opportune forme di
          collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali
          o internazionali, l'Universita' degli studi di Trieste e la
          regione.
            La  Scuola  potra'  eventualmente  estendere  la  propria
          attivita' in altri settori culturali".
            -  L'art.  4  del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della
          docenza   universitaria,  relativa  fascia  di  formazione,
          nonche'  sperimentazione  Organizzativa e didattica), cosi'
          dispone:
              -  Assegnazione di posti di professore ordinario per le
          chiamate  di  studio  stranieri. Il Ministro della pubblica
          istruzione,  su  richiesta  delle  facolta' e su parere del
          Consiglio   universitario  nazionale,  puo'  riservare  una
          percentuale  di posti di professore ordinario non superiore
          al  cinque  per  cento  della  dotazione  organica  di ogni
          singola  facolta',  alle  proposte  di chiamata diretta, da
          parte  delle facolta', di studiosi eminenti di nazionalita'
          non  italiana che occupino analoga posizione in Universita'
          straniere.
            La  proposta  di  chiamata  deve  essere  adottata con la
          maggioranza  dei  due  terzi  dei  professori  ordinari del
          consiglio  di  facolta',  che  si  pronuncia sulla qualita'
          scientifica  dello  studioso. La proposta e accompagnata da
          una  motivata  relazione che illustra la figura scientifica
          del   candidato.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione
          dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore
          con  proprio  decreto,  determinando  la relativa classe di
          stipendio  corrispondente  sulla  base  dell'anzianita'  di
          docenza e di ogni altro elemento di valutazione.
            I  posti  di  professore ordinario assegnati ai sensi del
          presente  articolo  sono  recuperati  in  caso di rinuncia,
          trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.
            Restano  in vigore le norme che regolano l'ammissione dei
          cittadini  stranieri  ai  concorsi  ai  posti  di  ruolo di
          professore universitario".