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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè disposizioni in materia di procedure contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  1-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.
Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro centoventi giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.
Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE

Note all'art. 1:
- il testo dell'art. 1 della legge n. 384/1980, per le modifiche apportate dall'art. 11 della presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obbliga a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolari importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.
La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;
c) secondo le modalità già stabilità dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonché di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare".
- Il testo dell'intero art. 21 della legge n. 1293/1957, è il seguente:
"Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.
Negli altri comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.
La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.
L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'articolo 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare".
- Il testo dell'art. 31 della legge n. 1293/1957, è integralmente riformulato dall'art. 8 della presente legge.