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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  27-2-1986

Art. 17

Revisione dei contingenti dei profili professionali


Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.