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LEGGE 24 gennaio 1986, n. 16

Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

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Testo in vigore dal:  21-2-1986

Art. 8


Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1 luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.