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LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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Testo in vigore dal:  1-1-1987
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Art. 12

Disposizioni finanziarie per il triennio 1986-88
1. I livelli di assistenza sanitaria e le azioni programmate di cui agli articoli precedenti sono finanziati con il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge.
2. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato:
(( a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989;
b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989 ))
.
3. L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge.
4. Con la relazione di cui all'articolo 7 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, adotta le misure più opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo.
6. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare più agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformità nei livelli di assistenza sanitaria.