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LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  21-5-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Sanzioni
1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 5 entro i termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i
((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista))
, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è di competenza dell'ufficio provinciale del lavoro.
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente per territorio, che le utilizzerà per la formazione professionale dei non vedenti e per le spese di trasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.
5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 9 maggio 1989 (in G.U. 19/05/1989, n. 115) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma sono aumentati rispettivamente da L. 100.000 a L. 116.300 e da L. 2.000.000 a L. 2.326.000".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 20.000 a L. 23.260 e da L. 80.000 a L. 93.040".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 24 luglio 1991 (in G.U. 31/10/1991, n. 256) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 116.300 a L. 140.140 e da L. 2.326.000 a L.
2.802.830.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 23.260 a L. 28.020 e da L. 93.040 a L. 112.110".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto 11 luglio 1994 (in G.U. 10/08/1994, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 140.140 a L. 160.460 e da L. 2.802.830 a L.
3.209.240".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 28.020 a L. 32.082 e da L. 112.110 a L. 128.365".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 30 giugno 1997 (in G.U. 29/07/1997) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L.
3.587.930".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 32.082 a L. 35.867 e da L. 128.365 a L. 143.512".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto 10 ottobre 2000 (in G.U. 03/11/2000, n. 257) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L.
3.792.442".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 29 luglio 2003 (in G.U. 19/08/2003, n. 191) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 97,93 a euro 105,70 e da euro 1.958,63 a euro 2.113,40".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideteminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 19,60 a euro 21,13 e da euro 78,30 a euro 84,53".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto 24 luglio 2006 (in G.U. 05/08/2006, n. 181) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro 112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro 22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68".
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 24 luglio 2009, (in G.U. 20/8/2009, n. 192), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 28 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, così come rideterminati dal decreto di adeguamento del 24 luglio 2006, sono aumentati rispettivamente da euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ed euro 94,79".