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LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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Testo in vigore dal:  20-11-1985

Art. 3

Prestazioni erogabili in forma indiretta
e prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria
1. Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate.
2. Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta.
3. Le medesime leggi stabiliscono pure le modalità per accedere alle prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta.
4. Il concorso nella spesa non può, comunque, superare il limite massimo della tariffa prevista per la medesima prestazione dalle convenzioni vigenti.
5. Con decreto del Ministro della sanità, sentita il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario.
6. Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero della sanità, ai fini della pubblicazione nella relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, l'ammontare delle erogazioni disposte in materia di assistenza indiretta suddivisa per tipologie di interventi.
7. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria possono essere deliberate dalle regioni o dalle province autonome nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Nota all'art. 3, comma 7:
Il testo dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1983 (legge finanziaria 1984) è il seguente:
"Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata".