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LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1986)
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Testo in vigore dal:  20-11-1985

Art. 10

Disposizioni particolari in materia
di organizzazione degli ospedali
1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente articolo 9, lettera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformità ai seguenti parametri tendenziali:
a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione, considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionati obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini del computo di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard è riferito al tasso di spedalizzazione della popolazione residente nella regione e potrà essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni.
L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto è superiore all'8 per mille, può essere raggiunto entro il 1990;
b) tasso medio di spedalizzazione: 160 per mille;
c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;
d) durata media della degenza: undici giorni.
2. i piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono altresì prevedere:
a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attività di medicina, di chirurgia e di specialità, che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, numero 833;
b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tasso di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonché di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) le scelte volte a promuovere una migliore e più umana qualità della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilità di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri.
3. È fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti.
4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unità sanitaria locale.
5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.
6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorità:
a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;
b) ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;
c) all'esercizio dell'attività libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
d) a migliorare la ricettività alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8.
8. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile.
9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilità, nonché la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttività degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali.
10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata.
11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nota all'art. 10, comma 1, lettera a):
Il testo del secondo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978, è il seguente:

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni".

Note all'art. 10, comma 2, lettera a):
- Si riporta il testo degli articoli 36, 37 e 38 della legge n. 132/1968 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera):
"Art. 36. - Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
La divisione è composta da 2 o più sezioni e comprende non meno di 50 e non più di 100 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a trenta.
I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non può essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialità".
"Art. 37. - Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta".
"Art. 38. - Negli ospedali per lungo degenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto".
- Il D.P.R. n. 128/1969 ed il D.P.R. n. 129/1969, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969, disciplinano rispettivamente l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e l'ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 833/1978, è il seguente:
"Art. 17 (Requisiti e struttura interna degli ospedali).
- Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'art. 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Le regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extraospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge".

Note all'art. 10, comma 2, lettera b):
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 132/1963 è riportato nella nota all'art. 10, comma 2, lettera a).
- L'art. 39 della legge n. 833/1978 disciplina le cliniche universitarie e le relative convenzioni.

Nota all'art. 10, comma 6, lettera c):
I testi del sesto e del settimo comma dell'art. 35 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) sono i seguenti:
"L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.
L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:
a) in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attività viene svolta in equipe ed è comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario".

Nota all'art. 10, comma 6, lettera d):
Il testo del secondo comma dell'art. 25 della legge n. 730/1978 è il seguente:
"A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e), del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale".

Nota all'art. 10, comma 8:
Il testo degli articoli 39, 40 e 41 del D.P.R. n. 761/1979 è il seguente:
"Art. 39 (Trasferimenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale). - Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria locale.
I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.
I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.
La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali".
"Art. 40 (Trasferimenti ad altra unità sanitaria locale). - Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unità sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza.
Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente".
"Art. 41 (Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale). - Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, prima di procedere all'assegnazione alle unità sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.
I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12. Il personale non può chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente.

Note all'art. 10, comma 11:
- Gli articoli 39, 41 e 42 della legge n. 833/1978 concernono:
art. 39: cliniche universitarie e relative convenzioni;
art. 41: convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica;
art. 42: istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
- Il testo dell'art. 43, secondo comma, della legge n. 833/1978 è riportato nella nota all'art. 10, comma 1, lettera a).