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LEGGE 26 settembre 1985, n. 482

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2001)
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vigente al 04/10/2013
Testo in vigore dal:  1-10-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.
All'articolo 12, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile".
All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: "Per i redditi soggetti a tassazione separata" sono aggiunte le seguenti: ", esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12,"; nel secondo comma le parole: "l'aliquota del dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF".
NOTE

Note all'art. 1:
- L'art. 12 del D.P.R. n. 597/1973 reca la disciplina fiscale dei redditi soggetti a tassazione separata.
- Il testo dell'intero art. 13 del D.P.R. n. 597/1973, è il seguente:
"Art. 13 (Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata). - Per i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'art. 12, l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati alla lettera d) dell'art. 12, all'anno in cui sono percepiti. I redditi altrui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 sono computati nel reddito complessivo del biennio salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 11.
Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF.
Per i redditi di cui alle lettere a), b) e e) dell'art. 12 conseguiti dalle società indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante.