LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 4-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 5.	
                    Albo delle imprese artigiane

  E'  istituito  l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale
sono  tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro
delle  ditte  dagli  articoli  47  e  seguenti  del  regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011.
  La  domanda  di iscrizione al predetto albo e le successive denunce
di  modifica  e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli  del  regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011, e sono
annotate  nel  registro  delle  ditte  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione.
  ((L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla   presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo   3,   presenti   domanda   alla   commissione  di  cui
all'articolo   9,   ha  diritto  al  riconoscimento  della  qualifica
artigiana  ed  alla  conseguente  iscrizione  nell'albo  provinciale,
sempreche'  la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga  in  prevalenza  lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo  e  detenga  la  maggioranza  del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa')).
  In  caso  di  invalidita',  di  morte  o d'intervenuta sentenza che
dichiari    l'interdizione   o   l'inabilitazione   dell'imprenditore
artigiano,   la  relativa  impresa  puo'  conservare,  su  richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno
dei  requisiti  previsti  all'articolo  2,  per un periodo massimo di
cinque  anni  o  fino  al  compimento  della  maggiore eta' dei figli
minorenni,  sempre  che  l'esercizio  dell'impresa  venga assunto dal
coniuge,  dai  figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli  minorenni  dell'imprenditore  invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
  L'iscrizione   all'albo   e'   costitutiva   e  condizione  per  la
concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
  Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del
20  per  cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i
limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
  Per  la  vendita  nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di
quanto  strettamente  occorrente  all'esecuzione  dell'opera  o  alla
prestazione  del  servizio  commessi,  non  si applicano alle imprese
artigiane  iscritte  all'albo  di  cui al primo comma le disposizioni
relative  all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione  amministrativa  di cui alla legge 11 giugno 1971,
n.  426,  fatte  salve  quelle  previste  dalle  specifiche normative
statali.
  Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una
denominazione  in  cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa
non  e'  iscritta  all'albo  di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale  per  i  consorzi  e  le societa' consortili fra imprese che non
siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
  Ai  trasgressori  delle disposizioni di cui al presente articolo e'
inflitta    dall'autorita'    regionale    competente   la   sanzione
amministrativa  consistente nel pagamento di una somma di denaro fino
a  lire  cinque  milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.