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LEGGE 8 agosto 1985, n. 430

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1986)
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Testo in vigore dal:  12-6-1986
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Art. 4

1. La disposizione contenuta nell'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1 aprile 1986.
((1))
2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 11 aprile 1986, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che il termine del 1 aprile 1986 fissato dal presente articolo è differito al 1 agosto 1986.