LEGGE 8 agosto 1985, n. 430

Nuovi interventi a sostegno del settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1986)
Testo in vigore dal: 12-6-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  1.  La  disposizione  contenuta  nell'articolo unico della legge 18
giugno 1985, n. 321, ha effetto dal 1 aprile 1986. ((1))
  2.  Per  le  violazioni  della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si
applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo  16  del decreto del
Presidente  della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai
fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 11 aprile 1986, n. 98 convertito con modificazioni dalla L.
11  giugno  1986,  n.  252  ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che il
termine  del 1 aprile 1986 fissato dal presente articolo e' differito
al 1 agosto 1986.