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LEGGE 7 agosto 1985, n. 428

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1985

Art. 6

Adeguamento degli organici dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro


Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro, previste dall'articolo 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unità.
Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.
Cinquecento delle mille unità portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi, rispettivamente su base nazionale per l'Amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'Amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili.
Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.
È data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Nella prima applicazione della presente legge, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro.
Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'Amministrazione periferica del tesoro sopra menzionata.
Il predetto personale, previo favorevole parere del consiglio di amministrazione, è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro.
Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'articolo 9 della medesima legge.
Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.
Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Nota all'art. 6, primo comma:
Il testo dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Art. 5. (Dotazioni organiche). - Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.
In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del 1 gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618".

Nota all'art. 6, terzo comma: La legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguarda la Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

Nota all'art. 6, quarto comma:
L'art. 7 della legge n. 312/1980 disciplina l'accesso alle qualifiche per il personale dei Ministeri.

Nota all'art. 6, quinto comma:
La legge 11 luglio 1980, n. 312, è entrata in vigore il 13 luglio 1980.

Note all'art. 6, decimo comma:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 312/1980 è riportato nella nota all'art. 6, primo comma.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 9. (Riserva di posti). - L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico".