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LEGGE 24 luglio 1985, n. 409

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-8-1985

Art. 7


Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, definita al precedente articolo 2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione in conformità delle direttive comunitarie.